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Proroga fino al 30 aprile 2010
Il Decreto Milleproroghe - D.L. n. 194/09 - interviene sulla disciplina dello Scudo fiscale, consentendo di accedere al rimpatrio o alla regolarizzazione entro il al 30 aprile 2010, ampliando così il termine, previsto precedentemente, del 15 dicembre 2009.
Le modalità di accesso allo scudo in proroga, implicano tuttavia un incremento dell’imposta dovuta. Infatti, per le operazioni eseguite tra il 16 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010 l’aliquota è stabilita nella misura del 6% mentre, per quelle eseguite tra il 1° marzo e il 30 aprile, l’aliquota sale al 7%.
Termini della proroga
Questa proroga non va sovrapposta con l’ipotesi di emersione di attività estere in presenza di cause ostative. In questo caso, infatti, la parte principale della procedura si doveva concludere entro il 15 dicembre 2009, con la presentazione della dichiarazione riservata e il versamento dell’imposta straordinaria con aliquota del 5%. Il contribuente che versa in questa situazione si è visto assegnare dalla C.M. n. 52/E/09 un termine massimo di perfezionamento dell’operazione al 31 dicembre 2010.
Entro tale data, quindi, deve essere presentata una seconda dichiarazione riservata di chiusura dell’operazione e, qualora il valore dell’attività effettivamente rimpatriata sia superiore all’importo indicato nella prima dichiarazione, questa differenza positiva non è assoggettata a imposizione del 5%, ma va ascritta alla categoria dei redditi da tassare direttamente, con il sistema analitico o forfetario, presso la banca con la quale si è gestita l’operazione.
Differimento del termine di accertamento
Dopo che l’art. 12 del D.L. n. 78/09 ha introdotto la presunzione relativa di evasione per le attività estere costituite in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio, il Milleproroghe interviene a raddoppiare i termini concessi all’Agenzia per l’effettuazione degli accertamenti e per la irrogazione delle sanzioni in tali ipotesi.
Il fisco avrà così non più quattro, ma otto anni per accertare gli evasori che hanno portato i beni oltre confine.
Coperture per i reati fiscali
La tecnica normativa utilizzata è quella del rinvio a quanto previsto dall’art. 8 co. 6 let. c) della L. 289/2002, ovvero la norma che disciplina il condono fiscale.
Le nuove fattispecie sono:
- la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- la dichiarazione alterata in modo fraudolente mediante l’utilizzo di altri artifici contabili;
- dichiarazione infedele e/o dichiarazione omessa;
- l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili.
Inoltre la non punibilità opera anche in relazione alle disposizioni civilistiche correlate a violazioni connesse nel bilancio di esercizio.
Reati esclusi dallo scudo
Restano fuori dalla copertura dello scudo, e quindi punibili, l’emissione di fatture false, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e l’omesso pagamento delle ritenute e dell’Iva.
Niente ombrello fiscale anche per chi ha un procedimento in corso; una questione delicata e sulla quale si registrano diverse interpretazioni circa i paletti temporali. Secondo l’Agenzia delle Entrate si escludono dalla sanatoria tutti i procedimenti aperti alla data del 15 settembre, ma la lettura dei testi lascia margini di dubbio (alcuni, tra cui il Servizio studi del Senato fissano la data al 5 agosto 2009).
Soggetti interessati
Possono accedere allo scudo fiscale:
· persone fisiche;
· enti non commerciali;
· società semplici;
· associazioni equiparate alle società semplici;
· società controllate e collegate situate in Paesi esteri c.d. black list, con effetto peraltro a favore dei loro partecipanti (l’inquadramento definitivo di questa nuova categoria di soggetti sarà possibile solo dopo l’atteso intervento dell’Agenzia delle Entrate).
Copertura sull’accertamento
Lo scudo fiscale, nei limiti dei valori rimpatriati o regolarizzati, ferma l’attività di accertamento che potrebbe subire un contribuente, a condizione che i valori scudati possano essere in qualche modo collegati con gli imponibili accertati.
Se la contestazione verte in materia di ricavi non dichiarati, il contribuente potrà opporre ai verificatori la dichiarazione che attesta l’accesso allo scudo fiscale, e se lo scudo è stato operato per 100, mentre i maggiori ricavi accertati sono 70, in linea di principio l’attività accertativa si ferma a questo punto.
Non altrettanto efficacemente funziona lo scudo fiscale se la contestazione dovesse interessare l’indeducibilità di costi ovvero l’imputazione per competenza di componenti di reddito positivi e negativi.
Copertura per il redditometro
L’ombrello protettivo dello scudo si allunga anche agli accertamenti sintetici c.d. da redditometro che dovessero riguardare familiari del contribuente.
Attenzione però ai questionari ricevuti dal contribuente antecedentemente alla adesione allo scudo; secondo il Direttore Vicario della Agenzia delle Entrate, il questionario inibisce la possibilità di avvalersi degli effetti dello scudo fiscale, almeno relativamente a patrimoni e beni su cui sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale.
Gli immobili oltre confine
Lo scudo fiscale si allarga alle case all’estero. Per gli immobili che gli italiani detengono oltralpe, la chance di aderire alla regolarizzazione, fino a oggi, non è stata così scontata e si attende una soluzione “interpretativa” da parte delle Agenzia delle Entrate.
Prima di optare per lo scudo, infatti, è necessario effettuare uno screening sulla natura dell'immobile, sulla sua capacità di produrre reddito e, soprattutto, sulla legislazione dello Stato in cui è situato; una analisi che nelle precedenti edizioni della sanatoria ha limitato non poco il rientro di attività frutto di investimenti immobiliari realizzati all’estero.
Copertura anche ai partecipanti
La copertura ai soggetti partecipanti, di imprese estere è un’altra importante modifica a favore dei potenziali utilizzatori, anche soci o amministratori di società.
Opportunità anche per gli eredi
Il rimpatrio o la regolarizzazione di capitali e beni illegalmente detenuti all’estero possono essere richiesti anche dagli eredi per i beni del de cuius. Se la morte si è verificata prima del 31 dicembre 2008, gli eredi dovranno aderire allo scudo personalmente; se il decesso è successivo, l’erede deve presentare in nome e per conto del deceduto la dichiarazione riservata.
Novità anche sulla normativa antiriciclaggio
L’emendamento della Commissione precede l’eliminazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni di scudo fiscale ai fini della normativa antiriciclaggio. In tal modo il compito dei professionisti ed intermediari finanziari si alleggerisce rispetto a delle previsioni normative estremamente stringenti (D.Lgs. 231/2007).
10 regole per uno scudo efficace
1. Lo scudo potrà essere attivato da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia.
2. Il periodo in cui si potrà aderire si estende fino al 30 aprile 2010.
3. Potrà essere chiesto il rimpatrio di attività finanziarie (depositi, azioni, obbligazioni, fondi…), ma anche immobili, preziosi e opere d’arte possedute fuori dal territorio nazionale alla data del 31/12/2008.
4. Coloro che vorranno usufruire di questa possibilità dovranno presentare in banca una dichiarazione riservata, indicando una per una le attività finanziarie che intendono fare rientrare.
5. Niente nomi: la banca dovrà rilasciare al cliente una copia della dichiarazione riservata. Ma allo Stato comunicherà soltanto l’entità della ricchezza rientrata e le somme versate a titolo di aliquota di regolarizzazione.
6. L’aliquota da versare è il 6% fino al 28/02/10 e del 7% dal 01/03 al 30/04/10.
7. Lo scudo proteggerà i cittadini che faranno rientrare i capitali in Italia da accertamenti tributari e contributivi ed estinguerà le sanzioni per non avere dichiarato le proprie disponibilità all’estero alla data del 31 dicembre 2008.
8. Lo esclude anche la punibilità di alcuni reati tributari, penali o previsti dalla legge fallimentare in relazione alle somme fatte rientrare in Italia.
9. Gli intermediari non dovranno comunicare allo Stato dati e notizie contenuti nelle dichiarazioni riservate se vi sarà un accertamento tributario e previdenziale. Le informazioni dovranno essere invece date tutte nei casi di accusa di riciclaggio o di reati connessi alla criminalità organizzata.
10. Anche gli eredi, a nome del defunto, potranno attivare lo scudo.
Considerazioni
La scelta di proporre l’adesione allo scudo fiscale è sempre molto impegnativa. Si tratta di offrire una via d’uscita al contribuente che non si trova in regola con la disciplina fiscale per attività o beni detenuti all’estero e scontentare invece chi è nel rispetto delle regole.
Il Governo, pesando costi e benefici, ha ritenuto che i vantaggi per la collettività fossero maggiori dei possibili danni ed ha proposto ai contribuenti non in regola una nuova opportunità di rientro agevolato.
04/01/2010