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Debuttano le liberalizzazioni introdotte dalla direttiva servizi
Debuttano da sabato 8 maggio le liberalizzazioni introdotte dalla direttiva servizi 2006/123/CE negli ambiti delle professioni, del commercio e delle attività artigianali. La semplificazione amministrativa interessa molti settori e punta ad assicurare la libera prestazione e il diritto di stabilimento nell’Unione Europea, ma anche iter più rapidi alle imprese che operano in Italia.
Lo scopo è quello di creare un vero mercato interno dei servizi per il 2010, che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri. Questa direttiva mira altresì ad allargare la scelta offerta ai destinatari dei servizi e a migliorare la qualità degli stessi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi.
In sintesi
Questa direttiva rientra nel quadro della "strategia di Lisbona" e propone quattro obiettivi principali in vista della realizzazione di un mercato interno dei servizi:
4 facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nella UE;
4 rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;
4 promuovere la qualità dei servizi;
4 stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico generale favorevole all’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la loro libera circolazione, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato.
Le attività commerciali
Per l’accesso alle attività commerciali vengono eliminate le differenze regionali, mentre taluni regimi autorizzativi possono essere mantenuti per motivi di “interesse generale”.
Per l’apertura di attività commerciali non è più necessaria la richiesta di autorizzazione, ma è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (Dia) che avrà efficacia immediata, senza più attendere i 30 giorni. Sarà quindi più agevole l’apertura di esercizi di vicinato, per forme speciali di vendita come spacci interni, vendite per corrispondenza, tv, vendite presso il domicilio dei consumatori o con apparecchi automatici.
L’autorizzazione rimane per i servizi di comunicazione e di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada, di trasporto urbano e taxi, nonché i servizi portuali e di noleggio auto con conducente, mentre gli edicolanti restano sottoposti alle regole già in vigore.
Gli artigiani come parrucchieri, estetisti e lavanderie usufruiranno della Dia con l’obbligo di trasmettere la comunicazione al comune competente per territorio.
Le professioni
Le domande di iscrizione negli albi devono essere presentate direttamente al consiglio dell’Ordine o al Collegio professionale di appartenenza competente e il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda con la procedura del silenzio assenso.
Le restrizioni in materia di pubblicità e di apertura di studi multidisciplinari sono considerate come eccezioni e sono ammesse solo per salvaguardare interessi essenziali e norme deontologiche nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.
La clausola di specialità inserita dall’art. 9 del D.Lgs. 59/2010 fa salva, per gli avvocati, l’applicazione delle direttive 77/249 e 98/5, nonché la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche 2005/36 recepita con D.Lgs. 206/2007.
Gli intermediari
Gli intermediari commerciali e di affari, gli agenti e i rappresentanti di commercio, gli agenti immobiliari, i mediatori marittimi e spedizionieri dovranno presentare unicamente la Dia alla camera di commercio. Tutto attraverso il filtro dello sportello unico (e gli sportelli per le attività produttive dei comuni) e la possibilità di tagliare i tempi con lo svolgimento della pratica in via telematica, senza costi.
È sufficiente quindi la dichiarazione d’inizio attività. Le autorità competenti in ciascun ambito professionale possono però verificare il possesso dei requisiti per l’accesso all’attività.
Per gli spedizionieri, l’art. 76 del D.Lgs 59 fa riferimento unicamente agli spedizionieri sopprimendo l’elenco previsto dalla legge 1442/1941, che non include gli spedizionieri doganali, disciplinati da altre norme. Le modifiche per gli spedizionieri doganali sono dettate nell’art. 82: il sistema prevede che la nomina a spedizioniere doganale possa essere conferita solo dopo il rilascio di una patente.
Sono anche esclusi dalla liberalizzazione gli agenti di cambio e gli agenti d’affari non rientranti nella legge n. 39/89. Per le attività di recupero crediti e le agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni resta fermo l’obbligo della preventiva licenza del Questore.
Attività escluse
La direttiva stabilisce un quadro giuridico generale per qualsiasi servizio fornito dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi), tenuto conto della specificità di talune attività o professioni.
Sono esclusi i servizi seguenti:
û i servizi non economici d’interesse generale;
û i servizi finanziari (quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti);
û i servizi di comunicazione elettronica in relazione alle materie disciplinate dalle direttive in materia;
û i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali;
û i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
û i servizi sanitari,
û i servizi audiovisivi;
û le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna;
û le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri;
û taluni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose);
û i servizi privati di sicurezza;
û i servizi forniti da Notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
Attività edilizia più libera senza la Dia
Negli scorsi giorni sono stati presentati alcuni emendamenti al D.L. 40/2010, il c.d. Decreto Incentivi che tra l’altro liberalizza alcuni interventi edilizi, per la sua conversione in legge, che hanno portato alla stesura di un maxiemendamento approvato dalla Camera dei Deputati con ricorso al voto di fiducia e che dovrà essere convertito dal Senato entro il 25 maggio prossimo.
L’attività edilizia sarà quindi più libera, ma con la relazione del progettista. Il nuovo art. 6 del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) è stato riscritto distinguendo meglio l’attività completamente libera, per la cui realizzazione non è necessario alcun titolo abilitativo, da quella subordinata alla preventiva comunicazione al comune dell’avvio dei lavori.
La prima novità di rilievo attiene proprio alla modalità della comunicazione, che prima poteva essere effettuata direttamente dall’interessato anche in via telematica e che ora, per gli interventi di manutenzione straordinaria, deve essere accompagnata da una relazione tecnica e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Saranno possibili i seguenti interventi:
- manutenzioni ordinarie;
- interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
- movimento di terra e serre mobili per l’agricoltura.
Saranno invece subordinate alla comunicazione:
- manutenzioni straordinarie, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumenti del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento di superfici e volumi;
- opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;
- opere di pavimentazione e finiture di spazi interni e aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dal comune;
- pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio esterno a servizio di edifici e al di fuori dei centri storici;
- aree ludiche, senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali.
L’ultima novità di rilievo è la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 258 euro per la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica. La disposizione si applica solo nel caso in cui ricorrano tutti gli altri presupposti previsti dal D.L. rispetto alla conformità dell’intervento alle disposizioni di legge e regolamentari locali.
08/05/2010