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SICUREZZA SUL LAVORO E RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL

 

Le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa del premio INAIL. L’Istituto, come ogni anno, richiede alle aziende che desiderino fruire dello sconto previsto dall’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 (modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di seguito M.A.T.) la compilazione del modello in oggetto.

Generalità

L’art. 24 delle modalità per l’applicazione delle tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).

La riduzione del tasso medio, pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori-anno del periodo e al 5% oltre 500 lavoratori anno del periodo, riguarda gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Misura della riduzione

L’“oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:

Chi può beneficiare

Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.

Per ottenere il beneficio è necessario avere realizzato gli interventi migliorativi descritti nel modello OT24: nell’anno 2010 deve essere stato realizzato: almeno uno degli interventi descritti nella sezione A oppure almeno tre interventi descritti nelle sezioni da B ad H, di cui obbligatoriamente almeno uno facente capo alla sezione E. Qualora l’azienda abbia effettuato interventi diversi può indicarli nella sezione I del modulo, ma permane l’obbligo di effettuare almeno un intervento tra quelli indicati nella sezione E.

Come ottenere la riduzione

L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
L’INAIL, con nota n. 7625 del 20 ottobre, ha comunicato che, per meglio precisare le tipologie aziendali ammissibili al beneficio, sono state apportate alcune modifiche al modulo di presentazione dell’istanza e agli allegati I, II e III. Si tratta di modificazioni marginali e non sostanziali: le novità riguardano esclusivamente
la Sezione A e risultano orientate semplicemente ad una più chiara definizione delle tipologie aziendali ammissibili al beneficio.

Presentazione delle domanda

La domanda di riduzione deve essere presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere presentate o spedite a ciascuna Sede INAIL competente, tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive facenti parte dell’azienda richiedente.

Nel caso di aziende con più Unità produttive gestite in forma accentrata (anche in via di fatto) deve essere formulata un’unica domanda. La domanda deve essere presentata o spedita alla Sede INAIL accentrante.

Valutazioni dell’Inail

L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Applicazione della riduzione

La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

10/01/2011