A cura dello Studio Legale Avvocati

R. Rambozzi – D.L. Riccardi – M. Marengo

 

 

 

 

Le imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

 

La modifica apportata dal legislatore nel 2007 è sostanziale in quanto ha espunto definitivamente dall’area di delimitazione delle imprese soggette al fallimento il concetto di piccolo imprenditore, sganciando ormai del tutto i requisiti soggettivi dei parametri di tipo prevalentemente qualitativo indicati dal codice civile. La disposizione infatti omette il richiamo alla nozione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c. e si limita ad individuare delle soglie quantitative il cui superamento provoca la soggezione alle procedure concorsuali. Inoltre escludendo dal fallimento le imprese in ragione delle loro modeste dimensioni a nulla rileva più il tipo sociale o la natura di società artigiana. In questo modo il legislatore ha inteso risolvere la discussa questione concernente la fallibilità delle piccole società commerciali.

 

L’art. 1 della legge sul fallimento così come modificato dal D.lgs 12.9.2007 n. 169 dispone testualmente:

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti :

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall’inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

Il testo previgente statuiva invece che: Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali.

Sostanzialmente con la modifica di cui alla norma in oggetto ora anche un imprenditore individuale esercente attività artigianale se supera i parametri indicati dal novellato art. 1 può essere dichiarato fallito. Tale modifica ha così eliminato la disparità di trattamento che invece esisteva precedentemente tra le società artigiane e le piccole imprese commerciali organizzate in forma societaria.

 

 

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