SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER VIOLAZIONI AL LAVORO

 

 

Stop alle attività per i rischi sulla salute

 

Il D.Lgs. 106/2009 ha modificato significativamente la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, già contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; il provvedimento di sospensione, sebbene finalizzato a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, evidenzia contestualmente profili di carattere sanzionatorio legati sia ad un impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, sia a condotte che reiterano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Il Ministero del Lavoro ha emanato le indicazioni di cui occorre tener conto per una corretta applicazione della disciplina. In tal senso si devono ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari e lettere circolari, da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati fino al 19.08.2009.

 

Contenuto normativo

Con le recenti modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 106/09, il legislatore ha previsto che "gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

 

Presupposti del provvedimento

Sono due i presupposti alternativi al provvedimento di sospensione:

Ø impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Ø gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda il primo punto si deve considerare lavoratore in nero quello completamente sconosciuto alla Pubblica Amministrazione. Proprio in merito al rapporto con la P.A., vanno intesi come sconosciuti i soggetti per i quali non è stata inviata la comunicazione unica al Centro per l’Impiego tramite le conosciute modalità telematiche, o ad altri enti ove previsto.

Il Ministero precisa inoltre che nel caso di impiego di lavoratori autonomi, la presenza di iscrizione alla CCIAA non è sufficiente a certificare la genuinità della posizione all’interno dell’azienda. Il requisito da soddisfare sarà infatti rappresentato dalla presenza di una vera e propria “formalizzazione del rapporto”  (rilevabile ad esempio per il tramite dei versamenti fiscali).

A completamento di quanto detto, pare utile sottolineare come la presenza di praticanti all’interno degli studi professionali sarà considerata regolare solo qualora i soggetti risultino iscritti presso l’apposito albo professionale.

Si ha invece reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa natura. Sono da considerarsi della stessa natura le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato, nell’Allegato I al D. Lgs. 81/2008.

 

Ambito di applicazione

In attesa dell’adozione del suddetto decreto è recentemente intervenuta la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la circolare n. 33 del 10 novembre 2009 nella quale vengono forniti alcuni chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.

In particolare la circolare ribadisce che il procedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale può essere utilizzato in caso di impiego di lavoratori irregolari nelle misure previste, ma anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Lo stesso provvedimento del Ministero del lavoro però sottolinea la natura discrezionale del provvedimento che può essere adottato, di norma, quando ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze specifiche che ne impediscano l’adozione.

Si tratta, ad esempio, di valutare situazioni nelle quali dalla sospensione dell’attività possa scaturire una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi o, nel caso di impiego di lavoratori irregolari, un grave pregiudizio agli impianti, alle attrezzature o ai beni presenti sul luogo di lavoro. Gli effetti del provvedimento devono inoltre essere esaminati sotto il profilo spaziale e temporale.
Nello specifico la circolare ribadisce che gli effetti del provvedimento di sospensione devono riguardare la singola unità produttiva rispetto alla quale sono state riscontrate le violazioni. Sotto il profilo temporale viene chiarito che gli effetti del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale decorreranno dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, ovvero della cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta. Per giorno lavorativo successivo si intende il giorno di apertura dell’Ufficio che ha emesso il provvedimento.

 

Effetti della sospensione

Il provvedimento della sospensione comporta due diverse conseguenze di rilevante portata:

·        blocco totale dell’attività dell’unità produttiva o cantieri ispezionati, fino alla realizzazione delle regolari condizioni di lavoro ed al pagamento della sanzione aggiuntiva pari ad € 2.500,00 (caso di sospensione per problemi di sicurezza) o € 1.500,00 (caso di sospensione per personale in nero;

·        impossibilità per l’impresa nel suo complesso di contrattare con la P.A. e partecipare a gare pubbliche per un periodo che va da un minimo pari alla durata della sospensione, fino ad un massimo di due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere sospeso, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 106/09, solo ed esclusivamente dall’Organo che lo ha adottato, anche mediante personale differente, ma sempre competente lo stesso Ufficio che provvederà alla verifica della regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e si accerterà dell’avvenuto versamento della sanzione aggiuntiva variabile da 1.500,00 a 2.500,00 euro in più rispetto a quelle previste dal comma 6 del medesimo decreto.

 

Inottemperanza

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:

·        l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

·        l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

L’adempimento alla prescrizione obbligatoria, attraverso la regolarizzazione delle posizioni lavorative e l’ottenimento della revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva pari ad € 1.500,00, consentirà l’ammissione al pagamento di 1/4 del massimo dell’ammenda, pari ad € 1.600,00.

Per quanto riguarda l’inottemperanza al provvedimento di sospensione emesso per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche, invece, la sanzione prevista dell’arresto sino a 6 mesi non è ammessa a prescrizione obbligatoria.

 

Norme di sicurezza per i lavoratori autonomi

Per le norme di sicurezza ai lavoratori autonomi, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

06/02/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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