MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE

 

 

Misure anti-crisi all’occupazione per il 2009

 

Nel corso del 2009 sono state introdotte una serie di disposizioni legislative in materia contributiva e di sostegno all’occupazione che, in parte, hanno prorogato precedenti normative e, in altri casi, hanno introdotto nell’ordinamento rilevanti novità.

 

Il decreto anti-crisi e la Finanziaria 2009 hanno previsto numerosi interventi a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti attraverso la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 è stato pubblicato il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (cosiddetto "decreto anticrisi"), che prevede una serie di misure atte a sostenere le famiglie, il lavoro, l’occupazione e in particolare le imprese che si trovano in difficoltà. Più precisamente il legislatore ha previsto il potenziamento e l’estensione degli strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dal lavoro o disoccupazione, nonché la disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali.

L’art. 19 del Dl 185/08 ha anche previsto, attraverso il Fondo per l’occupazione, lo stanziamento delle somme che nel triennio 2009-2012 consentiranno l’accesso agli istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro.

 

In materia contributiva e di sostegno all’occupazione, l’anno 2009 si caratterizza per l’operatività di una serie di disposizioni legislative con cui si prorogano precedenti normative ovvero si introducono rilevanti novità. La presente circolare vuole fornire un quadro sintetico e riassuntivo delle principali disposizioni che - nel corrente anno – interesseranno l’ambito datoriale.

 

Contenuti della circolare Inps del 21/04/2009

L’Inps, con propria circolare n. 60 del 21/04/2009 ha riepilogato le novità aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che operano con il sistema DM.

Tra le nuove norme introdotte, quelle più significative sono:

 

Indennità di disoccupazione

Viene riconosciuta l’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti necessari. L’indennità viene concessa subordinatamente a un intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

La somma residua viene “finanziata” dallo Stato. La durata massima del trattamento non può, comunque, superare le 90 giornate nell’arco dell’anno solare. Il D.L. 185/08 ha inoltre previsto che la suddetta indennità non si applica ai dipendenti di aziende destinatarie della Cig, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti a tempo parziale verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ossia quando un lavoratore iscritto nelle apposite liste di disoccupazione rifiuti senza giustificato motivo un’offerta di lavoro.

Un altro intervento previsto dal decreto anticrisi riguarda la concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in favore dei dipendenti di imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano, sospesi per crisi aziendali o occupazionali, a condizione che siano in possesso dei requisiti per tale prestazione, subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

La somma residua viene coperta dallo Stato. La durata massima del trattamento non può, comunque, superare le 90 giornate nell'arco dell'anno solare. Valgono le stesse limitazioni previste per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali.

 

Lavoratori in mobilità

Le agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità consistono in una riduzione dell’aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro a cui eventualmente si può aggiungere un contributo finanziario mensile (l’agevolazione spetta anche in caso di assunzione a tempo parziale).

Il datore di lavoro può continuare ad usufruire delle agevolazioni contributive anche nel caso in cui modifichi l'inquadramento professionale del lavoratore assunto dalle liste di mobilità, ad esempio facendolo passare dalla qualifica di impiegato a quella di dirigente, come specificato dalla nota del Ministero del Lavoro n.1066/06.

La previsione dell'agevolazione non si applica con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività, che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i primi 18 mesi del rapporto versano i contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti (l’agevolazione riguarda esclusivamente l'aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro). Se invece il lavoratore è stato assunto a termine per un periodo non superiore a 12 mesi, il beneficio contributivo (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti) spetta per l’intera durata del rapporto.

È previsto inoltre un contributo mensile in favore delle aziende che, senza esservi tenute in base al diritto di precedenza, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Il contributo è pari al 50% dell'indennità di mobilità di cui avrebbe beneficiato il lavoratore qualora non fosse stato assunto.

 

Sostegno agli apprendisti

In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, e subordinatamente a un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli enti bilaterali (anche in questo caso lo Stato finanzia la differenza), nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, il D.L. 185/08 riconosce un’indennità pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, a favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto.

Si ricorda che in via generale il contratto di apprendistato è escluso dall’intervento della Cassa integrazione (Interpretazione Ministero del Lavoro 32/07).

 

Sostegno ai co.co.co.

Relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi ex art. 61, comma 1, del D.Lgs. 276/03, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps è riconosciuta, nel triennio 2009-2011, una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, a condizione che:

·   operino in regime di mono committenza;

·   che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a € 5.000 e pari o inferiore al minimale di reddito (€ 13.800), con un numero di mensilità accreditate alla gestione separata non inferiore a 3;

·   che svolgano nell’anno di riferimento l’attività in zone dichiarate in stato di crisi o in settori dichiarati in crisi;

·   che non risultino accreditati nell’anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata.

 

Assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi

L’Inps ha illustrato le modalità operative per fruire delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, previste dalla L. n.166 del 27 ottobre 2008. Inoltre, l’Istituto ha specificato le modalità operative per fruire degli incentivi per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo, previste dalla L. n.291 del 3 dicembre 2004.

Tutti i benefici di seguito descritti sono soggetti alla condizione di regolarità di cui all’art.1, co.1175, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (si richiamano la circolare Inps n.51/08, la circolare del Ministero del Lavoro n.34/08 e il messaggio Inps n.028457 del 23 dicembre 2008).

Con la circolare n.46 del 26 marzo 2009 l’Inps ha, dunque, fornito una serie di chiarimenti riguardanti le due suddette tipologie di assunzioni agevolate, recentemente introdotte a sostegno della ricollocazione dei lavoratori provenienti da alcuni settori in crisi:

1) l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o in Cigs o in mobilità.

All’azienda che assume compete:

• contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti in caso di assunzione a termine per un periodo non superiore a dodici mesi;

• ulteriori dodici mesi di sgravio per la trasformazione a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento. Se la trasformazione è a tempo pieno compete anche un contributo mensile, pari al 50% della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore;

• contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, per i primi diciotto mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato. Se l’assunzione è a tempo pieno, spetta anche un contributo mensile, pari al 50% della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

2) L’assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo o in Cigs o in mobilità.

All’azienda che assume compete contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, per i primi diciotto mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato. Se l’assunzione è a tempo pieno, spetta anche un contributo mensile, pari al 50% della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. È invece espressamente esclusa l’applicazione dei benefici per l’assunzione a tempo determinato.

 

 

07/05/2009

 

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