SOSTEGNO AL REDDITO E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’

 

 

Le regole per ottenere gli aiuti nei casi di perdita dell’occupazione

 

Con la circolare n. 133 del 22 ottobre 2010, l’INPS riepiloga preliminarmente le istruzioni relative alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in relazione all’accertamento del diritto alle diverse prestazioni di sostegno al reddito nell’ambito della normativa ordinaria e in deroga, sottolineando la necessità che il lavoratore preventivamente sottoscriva tale dichiarazione in assenza della quale non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito ad essa collegate, né l’azienda può porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione.

 

Il diritto del lavoratore a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, anche a carico del datore di lavoro, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro, ovvero a un percorso di riqualificazione professionale, come previsto dall’art. 19, co. 10 del D.L. 185/08 (Legge 02/2009). Da gennaio 2011 l’erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito sarà più tempestiva. Tutte le informazioni relative all'attività lavorativa di ciascun lavoratore verranno inserite nel flusso UniEmens e le aziende non saranno più tenute a trasmettere all’Inps il modello con i dati retributivi e contributivi di ogni lavoratore ammesso all'integrazione salariale (SR41).

 

Che cos’è la DID

In relazione alle diverse tipologie di prestazione previdenziale, la DID:

L’Istituto rende noto anche che sono in corso iniziative di implementazione della DID con l’indicazione della qualifica professionale del lavoratore dichiarante e delle sue propensioni verso altre professionalità qualora la propria non offra sufficienti sbocchi, nonché con l’integrazione di strumenti di contatto diretto telefonico o informatico, per essere immediatamente raggiungibile.

Infine, il decreto affida all’Inps il compito di raccogliere in una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, tutti i percettori di prestazioni di sostegno al reddito con indicata la rispettiva DID.

 

Come funziona la DID

Seguendo un excursus normativo, partendo dall’art. 19, co. 10, D.L. n. 185/2008, in base al quale il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto attuativo n. 46441/2009; in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies, D.L. n. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

In base all’art. 11 del decreto attuativo citato, la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale da parte di tutti i lavoratori beneficiari di indennità, comunque denominate, deve essere presentata su apposita modulistica da inviare all’Inps all’atto della domanda di ammissione a qualunque intervento di sostegno al reddito; spetta all’Inps definire le modalità di acquisizione e conservazione della dichiarazione di immediata disponibilità e della autorizzazione del lavoratore al trattamento dei propri dati in essa riportati.

 

C.I.G. in deroga

Con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, l’Istituto richiama la circolare n. 75/2009, che nel ribadire che il pagamento della prestazione è subordinato alla sottoscrizione da parte dei beneficiari della DID, aveva previsto che le DID andassero sottoscritte dai lavoratori nel momento in cui le aziende inviavano all’Inps le informazioni necessarie (SR41) al pagamento della prestazione.

Successivamente, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'azienda, la raccolta delle DID è stata anticipata al momento della presentazione della domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga (Mod. IG15/Deroga cod.SR100, quadro F).

Pertanto, attualmente, il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale in deroga deve raccogliere e custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall'intervento (Mod. DID-cod.SR105) rendendo apposita dichiarazione nel modello, circa la loro sottoscrizione e la custodia presso l’azienda stessa.

Inoltre, l’Istituto rende noto che, a partire dal mese di gennaio 2011, le aziende potranno trasmettere all’atto della sospensione e/o riduzione dell’attività per C.i.g., con il flusso Uniemens, tutte le informazioni relative all’attività lavorativa di ciascun lavoratore compresa, la trasmissione della notizia sulla compilazione della DID.

Tale innovazione determinerà una maggiore tempestività nella erogazione delle prestazioni - anche attraverso l’estensione della modalità di pagamento a conguaglio - semplificando gli adempimenti delle aziende che non saranno più tenute a trasmettere all’Inps, il modello con i dati retributivi e contributivi di ogni lavoratore ammesso all'integrazione salariale (SR41).

L’autorizzazione al conguaglio delle somme relative all’anticipazione delle prestazioni di sostegno al reddito da parte delle aziende sarà subordinata alla acquisizione e comunicazione da parte delle aziende all’Inps della sottoscrizione della DID dei lavoratori interessati.

 

C.I.G. ordinaria (industria-edilizia)

Anche per le integrazioni salariali ordinarie è prevista la sottoscrizione di una sola DID limitatamente all’adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio.

Le aziende presentano domanda di accesso ai trattamenti di rispettiva pertinenza, con l’apposita modulistica (Mod. IG15/ED-Cod.SR38 e Mod. IG15/IND-Cod.SR21), sottoscrivendo la dichiarazione con la quale attestano di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate dai singoli lavoratori interessati dall'intervento (quadro T).

Le dichiarazioni individuali vengono sottoscritte nello stesso modello indicato per le integrazioni salariali in deroga (Mod. DID-Cod.SR105).

 

Integrazione salariale straordinaria – contratti solidarietà

Gli interventi di integrazione salariale straordinaria, secondo la legge n. 223/1991, possono essere richiesti per ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale, per crisi aziendale, per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche biennale.

Al termine della procedura sindacale prevista dalla normativa, l’azienda presenta all'Inps l’apposito modello di domanda (Mod. IG15/Str-Cod.SR40) contenente al quadro E la dichiarazione di avere raccolto e di custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall'intervento.

Le DID individuali vengono raccolte con lo stesso modello già aggiornato per le altre integrazioni salariali (Mod. DID-Cod.SR105).

 

Trattamenti di disoccupazione

Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, la DID ha trovato applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati, ex art. 19, D.L. n. 185/2008, comma 1, lett. a), b), c).

Per quanto riguarda i trattamenti ordinari, l’Istituto ha adeguato la propria modulistica al fine di raccogliere da ogni singolo lavoratore richiedente la DID prevista.

In particolare il modello di domanda (DS21-Cod. SR05) prevede la sottoscrizione della dichiarazione sia di adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo.

Relativamente, invece, ai lavoratori sospesi ex art. 19 citato, inizialmente era previsto che la DID al lavoro o ad un percorso formativo doveva essere resa al locale Centro per l’Impiego; successivamente, con l’emanazione del citato decreto attuativo n. 46441, si è stabilito che tutti i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi/licenziati devono presentare la DID come parte integrante del modello di domanda della prestazione (Mod. DS/Sosp-Cod.SR72).

In particolare, nel nuovo modello sono indicate, in alternativa, due diverse dichiarazioni che deve rendere il richiedente:

- per il lavoratore/apprendista sospeso è prevista solo la DID al percorso formativo o di riqualificazione professionale;

- per l’apprendista licenziato è prevista la DID anche al lavoro congruo nonché la dichiarazione da rendere ai Centri per l'impiego circa lo stato di disoccupazione.

 

Mobilità ordinaria e in deroga

Per quanto riguarda i trattamenti di mobilità sia ordinaria che in deroga, il singolo richiedente, con lo stesso modello di richiesta della prestazione (Mod. DS21-Cod. SR05) deve dichiarare la propria disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale.

 

Trattamenti di disoccupazione per l’edilizia

Per quanto riguarda i trattamenti di disoccupazione per l’edilizia, il lavoratore richiedente deve rendere la DID con lo stesso modello di domanda della prestazione (DS21-Cod. SR05) presentata all’Istituto.

 

Indennità una tantum ai co.co.pro.

In base all’art. 19, comma 2, D.L. n. 185/2008, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, che soddisfino determinate condizioni è riconosciuta una prestazione liquidata in unica soluzione.

La misura dell’indennità inizialmente stabilita nel 10%, poi elevata al 20%, è stata da ultimo aumentata al 30% del reddito percepito nell'anno precedente dalla legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

In questi casi, la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa sottoscrivendo l’apposita sezione del modello di domanda (Mod. CoCoPro-2010 - Cod. SR92).

 

L.S.U.

I lavoratori socialmente utili non sono tenuti a presentare la DID poiché, se sono percettori di forme di sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili, continuando a percepire l’indennità di sostegno al reddito eventualmente integrata se il lavoro socialmente utile supera un determinato orario lavorativo.

Il sussidio L.s.u., pari a 521,00 euro, spetta ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito e pertanto non presentano DID.

 

 

05/11/2010

 

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