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Il mercato delle locazioni, nonostante l’attuale periodo di stagnazione economica, continua a suscitare interesse sia da parte del locatore per l’inevitabile redditività che genera, che per il conduttore per le relative agevolazioni previste ai fini Irpef per gli immobili abitativi.
Il legislatore fiscale ha inteso rivolgere una particolare attenzione a questi contribuenti, riservando loro una variegata gamma di sconti di imposta, che in una certa misura aiuta a contenere il peso dei canoni d’affitto.
Riferimenti legislativi
Il Tuir (testo unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 917/86) dedica l’intero art. 16 e parte dell’art. 15 alle detrazioni fruibili da particolari categorie di conduttori di immobili abitativi, mentre al locatore è riservato l’art. 8 della L. 431/1998 sotto forma di riduzione del canone percepito, ma per una circoscritta tipologia contrattuale.
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Per gli inquilini che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale ai sensi della L. 431/1998, è riconosciuta una detrazione in misura variabile al reddito del contribuente, entro un reddito complessivo non superiore a € 30.987,41.
La detrazione compete indipendentemente dalla tipologia del contratto stipulato, è rapportata ai giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale, ed è pari a:
- € 300,00 annui se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 150,00 annui se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 e non superiore a € 30.987,41;
- € 0,00 se il reddito complessivo è superiore a € 30.987.
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratti convenzionali
Per i contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale, è riconosciuta una detrazione a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto previsto dall’art. 2, co.3 e dall’art. 4, co.2 e 3 della L. 431/1998 (c.d. contratti convenzionali).
La detrazione, che non compete quanto il proprietario dell’immobile è un ente pubblico (esempio Istituto Case popolari) è rapportata ai giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale, ed è pari a:
- € 495,80 annui se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 247,90 annui se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 e non superiore a € 30.987,41;
- € 0,00 se il reddito complessivo è superiore a € 30.987,41.
Detrazione per la locazione a giovani per l’abitazione principale
Per i giovani che hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 anni ed hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi delle L. 431/1998 per un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione Irpef pari a € 991,60 se percepiscono un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71.
Tale detrazione spetta per i primi tre anni a condizione che l’unità immobiliare presa in locazione, da destinare ad abitazione principale da parte dei giovani, sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione è rapportata ai giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
A chi compete la detrazione
Il beneficio fiscale spetta in via ordinaria al soggetto titolare del contratto che utilizza l’immobile come abitazione principale o se è cointestato il beneficio deve essere ripartito in quote proporzionali fra gli aventi diritto. Tuttavia qualora uno dei coinquilini non possegga redditi, la quota di sua spettanza va attribuita agli altri aventi diritto (circolare 24/E/2004 punto 6).
Le detrazioni di cui all’art. 16 del Tuir competono in ragione del periodo dell’anno, calcolato in giorni, in cui l’immobile condotto in locazione viene adibito ad abitazione principale. Pertanto se il rapporto di locazione viene iniziato il primo gennaio, e viene utilizzato come dimora abituale a decorre dal 10 aprile, il beneficio va calcolato da questo secondo termine.
Fondo affitti
Le detrazioni di cui all’art. 16 precedente non sono applicabili agli immobili di edilizia residenziale pubblica, nonché a quelli concessi in locazione dagli Istituti di case popolari (art. 1 L. 431/98 - circ. 55/E/2001). Essi sono incompatibili anche con i contributi integrativi dei canoni di locazione fruiti dal conduttore (circ. 34/E/2008 punto 10.2).
06/02/2010