IL NUOVO SPESOMETRO DAL 1° LUGLIO

 

 

Nuova comunicazione per le operazioni superiore a 3.000 o 3.600 euro

 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2011/59327 del 14 aprile scorso ha annunciato lo slittamento al 1° luglio del c.d. “spesometro” - introdotto dalla Manovra d’estate 2010 (D.L. n. 78/10) che impone ai contribuenti titolari di partita Iva di comunicare all’Amministrazione Finanziaria le operazioni di importo non inferiore ad € 3.000,00 (limite che sale ad € 3.600,00 per le operazioni non documentate da fattura).

 

Nello stesso provvedimento l’Agenzia ha spiegato che il differimento di due mesi (l’entrata in vigore era stata fissata al 1° maggio 2011) è stato dettato da esigenze di carattere tecnico, connesse al nuovo adempimento telematico.

I commercianti, dunque, dovranno comunicare al Fisco, dal 1° luglio 2011, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi superiori alla soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l’emissione di fattura.

 

Nuovo strumento anti evasione

Lo spesometro altro non è che un sistema informatico che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini e attivare gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori. Serve per accertare spese fiscali, è il nuovo sistema di controllo dell’Agenzia delle Entrate contro l’evasione fiscale e che mette sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che supereranno una certa soglia: con lo spesometro che controlla in automatico la capacità contributiva degli italiani.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

Il nuovo adempimento riguarda, senza eccezioni, tutti i soggetti passivi Iva che agiscono in quanto tali come cedenti / prestatori o cessionari / committenti. Conseguentemente, la comunicazione è obbligatoria anche per: i soggetti in contabilità semplificata; gli enti non commerciali, se agiscono nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; i contribuenti minimi, invece, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione.

 

Quali operazioni comunicare

Sono oggetto di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizio per le quali nel corso del periodo di imposta la transazione abbia sperato la soglia dei 3.000 euro, al netto di Iva o di 3.600 euro se comprensivi di Iva, come le operazioni di incasso dei corrispettivi, non soggette all’obbligo di fatturazione.

L’obbligo di effettuare la comunicazione è previsto anche per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, quando in un anno solare siano complessivamente pari o superiori ai limiti prefissati.

È stato, inoltre, chiarito che, in via generale, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di 3.000 e 3.600 euro, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, fatta eccezione per le operazioni assoggettate ad imposta in base al “valore normale”. Nel calcolo delle soglie non vanno considerate le anticipazioni in nome e per conto del cliente, in quanto escluse da Iva ai sensi dell’art. 15, co. 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/72.

Infatti, a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi d’importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000,00 euro ovvero 3.600,00 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, compilando un’unica riga del tracciato record.

 

Escluse le operazioni con carte elettroniche italiane

L’art. 7, co. 2 del Decreto Sviluppo ha tuttavia modificato l’originaria disposizione normativa, introducendo una causa di esclusione riguardante le operazioni rilevanti effettuate nei confronti dei soggetti con non rivestono la qualifica di soggetti passivi Iva (privati), qualora il pagamento del corrispettivo avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate, emessi dai soggetti abilitati, ovvero dalle poste o da altri intermediari finanziari residenti o con stabili organizzazione nel territorio nazionale (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 30/05/2011).

 

Altre operazioni escluse

Per espressa previsione dell’art. 2 del Provvedimento, sono escluse dalla comunicazione:

-         le operazioni di importazione ed esportazione;

-         le operazioni finanziarie, sia di cessione di beni che di prestazioni di servizi che avvengono con operatori che operano in paesi iscritti nelle black list (infatti queste devono comunicare obbligatoriamente attraverso un altro modulo le operazioni effettuate);

-         le operazioni effettuate attraverso il pagamento con moneta elettronica, ed inoltre anche le operazioni per le quali sussiste l’ obbligo di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria.

 

Dati da comunicare per i commercianti

Il commerciante, trovandosi di fronte ad una operazione rilevante nei confronti di un consumatore finale dovrà acquisire il codice fiscale, a meno che non si tratti di un non residente privo di tale identificativo. In questo caso la mancanza del dato richiesto impone una "schedatura" completa del cliente, del quale devono essere acquisiti nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale, tutti elementi obbligatori ai fini della compilazione dell’elenco.

L’indicazione del corrispettivo dovrà essere comprensivo dell’Iva.

 

Dati da comunicare tra soggetti imprenditori

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna operazione:

a)      l’anno di riferimento;

b)      la partita Iva o in mancanza il codice fiscale del soggetto cedente, prestatore, cessionario o committente;

c)      l’ammontare dei corrispettivi dovuti, l’importo dell’imposta applicata o l’indicazione di operazioni non imponibili o esenti.

Per individuare le operazioni, occorre tenere conto anche delle note di variazione (in aumento o in diminuzione) di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Il comportamento da seguire dipende dal momento della variazione, anteriore o meno al termine previsto per la comunicazione: nel primo caso (variazione anteriore alla comunicazione), si deve considerare l’importo rettificato dell’operazione, risultante cioè dalla variazione in diminuzione o in aumento; nel secondo caso (variazione successiva alla comunicazione), la circolare sembrerebbe considerare la sola ipotesi in cui la soglia risulti superata dopo la comunicazione, nel qual caso l’operazione va rilevata, nella sua interezza, nell’anno di emissione della nota di variazione. Al di fuori di questa ipotesi, andrebbe ulteriormente chiarito se l’importo della rettifica sia oggetto di autonoma comunicazione, anche ove riguardi un’operazione già comunicata perché sopra soglia.

 

Invio della comunicazione

La comunicazione va effettuata obbligatoriamente con modalità telematica, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Entro 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni. Le sanzioni per l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione, si applicano da un minimo di € 258,00 ad massimo di € 2.065,00, così come previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010.

 

 

02/06/2011

 

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