PROROGATO AL 31/12 LO SPESOMETRO 2010

 

 

La prima scadenza dello spesometro del 2010 prorogata a fine anno

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011 è stata prorogata al 31/12/2011 la scadenza per l’invio della prima comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2010, introdotta dal D.L. n. 78/10 (c.d. “spesometro”), precedentemente fissato al 31 ottobre 2011.

 

C’è, quindi, più tempo per assolvere all’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva e soggette a fatturazione, il cui importo sia almeno pari a 25mila euro, al netto del tributo.

 

Comunicazione per le operazioni del 2010

L’invio oggetto di proroga è quello riguardante le operazioni realizzate (acquisti e vendite, tanto di beni quanto di servizi) nel periodo d’imposta 2010, per le quali il limite di significatività è posto ad € 25.000,00 al netto dell’Iva (questa è la soglia a partire dalla quale le operazioni vanno monitorate e comunicate); per tale annualità, comunque, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione. Il termine precedentemente fissato, quello del 31 ottobre 2011, è ora posticipato al 31 dicembre 2011.

 

Comunicazione per le operazioni del 2011

A partire dal periodo d’imposta 2011 l’obbligo di comunicazione entra a regime: entro il prossimo 30 aprile 2012 occorrerà inviare una comunicazione telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell’Iva di importo non inferiore:

}    ad € 3.000,00 (al netto dell’Iva) per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di fatturazione;

}    limite che sale a € 3.600,00 (al lordo dell’Iva) nel caso di operazioni invece non soggette all’obbligo di fatturazione (le operazioni cioè per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale).

Anche per il 2011 è prevista una disposizione transitoria: per il periodo 1/01/2011 – 30/06/11 vanno monitorate le sole operazioni fatturate di importo pari o superiore a € 3.000,00 al netto dell’Iva (non rilevano le operazioni con emissione di scontrino o ricevuta fiscale, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione di fattura). Dal 01/07/11 al 31/12/11 di importo pari o superiore a € 3.000,00 se fatturate o di € 3.600,00 se scontrini o ricevuta fiscale (rilevano le operazioni con emissione di scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o superiore a € 3.600,00).

 

Altre novità

Sono anche state sostituite le specifiche tecniche – così come già rettificate dal provvedimento del 21 giugno 2011 – al fine di semplificare maggiormente gli obblighi dei contribuenti e migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse. Il conseguimento di tale obiettivo è, tuttavia, subordinato all’adozione di alcuni adeguamenti di carattere tecnologico, che hanno indotto l’Amministrazione Finanziaria a differire di due mesi il termine ultimo previsto per l’esecuzione dell’adempimento.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

Il nuovo adempimento riguarda, senza eccezioni, tutti i soggetti passivi Iva che agiscono in quanto tali come cedenti / prestatori o cessionari / committenti. Conseguentemente, la comunicazione è obbligatoria anche per: i soggetti in contabilità semplificata; gli enti non commerciali, se agiscono nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; i contribuenti minimi, invece, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione.

 

Quali operazioni comunicare

Sono oggetto di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali nel corso del periodo di imposta la transazione abbia sperato la soglia dei 3.000 euro, al netto di Iva o di 3.600 euro se comprensivi di Iva, come le operazioni di incasso dei corrispettivi, non soggette all’obbligo di fatturazione.

L’obbligo di effettuare la comunicazione è previsto anche per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, quando in un anno solare siano complessivamente pari o superiori ai limiti prefissati.

 

Escluse le operazioni con carte elettroniche italiane

L’art. 7, co. 2 del Decreto Sviluppo ha tuttavia modificato l’originaria disposizione normativa, introducendo una causa di esclusione riguardante le operazioni rilevanti effettuate nei confronti dei soggetti con non rivestono la qualifica di soggetti passivi Iva (privati), qualora il pagamento del corrispettivo avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse dai soggetti abilitati, ovvero dalle poste o da altri intermediari finanziari residenti o con stabili organizzazione nel territorio nazionale (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 30/05/2011).

 

Altre operazioni escluse

Per espressa previsione dell’art. 2 del Provvedimento, sono escluse dalla comunicazione:

û le operazioni di importazione ed esportazione;

û le operazioni finanziarie, sia di cessione di beni che di prestazioni di servizi che avvengono con operatori che operano in paesi iscritti nelle black list (infatti queste devono comunicare obbligatoriamente attraverso un altro modulo le operazioni effettuate);

ûle operazioni effettuate attraverso il pagamento con moneta elettronica, ed inoltre anche le operazioni per le quali sussiste l’ obbligo di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria.

 

Dati da comunicare per i commercianti

Il commerciante, trovandosi di fronte ad una operazione rilevante nei confronti di un consumatore finale dovrà acquisire il codice fiscale, a meno che non si tratti di un non residente privo di tale identificativo. In questo caso la mancanza del dato richiesto impone una “schedatura” completa del cliente, del quale devono essere acquisiti nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale, tutti elementi obbligatori ai fini della compilazione dell’elenco. L’indicazione del corrispettivo dovrà essere comprensivo dell’Iva.

 

Invio della comunicazione

La nuova comunicazione ha cadenza annuale e deve essere assolta entro il 30° aprile di ciascun anno, con riferimento alle operazioni relative all’anno di imposta precedente. Solo per l’anno di imposta 2010 il termine di cui sopra viene posticipato al 31 dicembre 2011.

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, può presentare entro i 30 giorni successivi una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo all’applicazione di alcuna sanzione.

Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, l’istituto del ravvedimento operoso.

L’omissione della presentazione degli elenchi o la loro compilazione in modo incompleto o non veritiero rende applicabile la sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.582,00 prevista dall’art. 11 co.1 lett. a) del D.Lgs. n. 471/97.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

10/10/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.