LEGGE DI STABILITA’ E DECRETO MILLEPROROGHE
Approvati gli ultimi due provvedimenti legislativi di fine anno
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297 la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" che è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2011, tranne poche eccezioni.
La manovra finanziaria, che da oggi si chiama ''legge di stabilità'', è composta da un solo articolo di 171 commi e da numeri e tabelle che fotografano i conti pubblici come sono stati costruiti nel passato e come si proiettano nel futuro.
In
conformità con lo spirito già manifestato negli scorsi anni, il provvedimento
non è più ricco di disposizioni di natura tecnica, essendo per lo più destinato
alla gestione dei fondi e degli accantonamenti, posto che le norme di interesse
più diretto per le persone fisiche e le imprese sono contenute nelle manovre
correttive dei conti pubblici, approvate prima del periodo estivo
(per quest’anno, si veda il D.L. n. 78/10).
Principali novità
I punti principali della manovra sono la riforma fiscale, i regimi di esenzione ed agevolazione fiscali, gli ammortizzatori sociali (1,5 miliardi di euro), il rifinanziamento delle missioni internazionali (fondo di 750 milioni di euro per il primo semestre), l'ecobonus (55% da spalmare in 10 anni), le università pubbliche (800 milioni di euro) e private (25 milioni di euro), il nucleare, la pubblica amministrazione e il Sud.
Importanti novità anche in campo di proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, la detassazione del salario di produttività, il Patto di stabilità per Enti locali e regioni, ecc. Due i vincoli al piano di sviluppo: il documento deve essere coerente con il piano di stabilità e approvabile in sede europea.
Il risparmio previsto dalla manovra è di 1,43 miliardi di euro per il 2011, di 200 milioni per il 2012 e di 191 milioni per il 2013.
Tuttavia, nonostante l’impostazione generale, nella Legge di Stabilità per il 2011 si riportano alcune disposizioni di interesse per le imprese ed i professionisti.
Proroga al 2011 della detrazione del 55%
Prorogato dal 31/12/2010 al 31/12/2011 il termine entro il quale possono essere sostenute le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio per godere delle agevolazioni introdotte dalla L. n.296/06. L’agevolazione, che rimane ferma nella misura del 55%, deve tuttavia essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque attuali.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:
Ø le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art.5 del Tuir che non sono titolari di reddito d’impresa;
Ø i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Per poter usufruire della
detrazione d’imposta, i soggetti debbono aver sostenuto le spese in oggetto.
Sono ammessi all’agevolazione tutte le
categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli:
Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.
Il beneficio riguarda quattro tipologie di intervento:
TOPOLOGIA DI INTERVENTO |
Importo max detraibile |
Importo max di spesa |
Riduzione del fabbisogno energetico |
100.000,00 |
181.818,18 |
Miglioramento isolamento termico |
60.000,00 |
109.090,90 |
Installazione pannelli solari |
60.000,00 |
109.090,90 |
Sostituzione impianti di riscaldamento |
30.000,00 |
54.545,45 |
Quanto agli aspetti burocratici la procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (come accade invece per la detrazione del 36%); tuttavia, per gli interventi diretti al risparmio energetico, i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, deve essere presentato, per ciascun periodo di imposta interessato dagli interventi, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Alla fine dei lavori, ed entro 90 giorni, è necessario
inviare all’ENEA apposita comunicazione.
Infine ricordiamo che, affinché si possa usufruire della detrazione in oggetto,
è necessario che la fattura relativa ai lavori eseguiti evidenzi separatamente
il costo della manodopera.
In merito alle modalità di pagamento si ricorda che le persone fisiche devono procedere al pagamento delle competenze esclusivamente tramite bonifico bancario in cui siano espressamente indicati: la causale del versamento, il codice fiscale di colui che usufruirà della detrazione d’imposta e la partita Iva o codice fiscale del beneficiario.
Sgravi fiscali e contributivi sui premi di produttività
Prorogati per il 2011:
Tali benefici concernono i lavoratori dipendenti del settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell’impresa.
Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione
Sono stati prorogati a tutto il 2011 gli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione, mobilità e disoccupazione speciale). Il co.31 dell’art.1 della norma stabilisce i requisiti minimi, in capo al lavoratore, per l’accesso a tali trattamenti, uniformandoli ai requisiti previsti per gli ammortizzatori ordinari. Pertanto, in caso di Cig in deroga, il diritto al godimento è subordinato a un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni al momento della richiesta del trattamento. Per la mobilità in deroga, il diritto all’indennità è subordinato a un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi. Il co.33 dell’art.1 proroga per tutto il 2011 l’innalzamento (80%) dell’integrazione salariale spettante nel caso di contratti di solidarietà difensivi, in via ordinaria pari al 60%.
Sono anche stati prorogati a tutto il 2011 sia il co.8 dell’art.1 del D.L. n.78/09, che riconosce ai beneficiari di trattamenti integrativi ordinari e straordinari la possibilità di richiedere il pagamento, in un’unica soluzione, del trattamento non ancora percepito per intraprendere un lavoro autonomo o un’attività imprenditoriale, sia tutte le assunzioni agevolate previste dalla Legge Finanziaria 2010 (L. n.191/09): disoccupati con almeno 50 anni di età, iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con almeno 35 anni di anzianità contributiva, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali oppure del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Finestre pensionistiche
È stata ampliata la categoria di lavoratori ai quali non si applicano le nuove finestre pensionistiche previste dall’art.12 della L. n.122/10: si applicano le vecchie regole anche per le pensioni maturate dal 2011, nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità. In alternativa all’applicazione delle vecchie finestre, è previsto il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico (12 mesi dopo la maturazione della pensione) e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre.
Riduzione della convenienza alle definizioni fiscali
Con un provvedimento che si pone in controtendenza rispetto alla attuale efficacia, il Legislatore ha ridotto l’appeal delle varie forme di definizione, modificando l’ammontare delle sanzioni dovute in caso di accordo preventivo con il Fisco.
La legge di stabilità per il 2011 interviene nuovamente su tali aliquote prevedendo tuttavia, con decorrenza dal 1º febbraio 2011, l’aumento della misura delle sanzioni ridotte in caso di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.
Risultano inoltre aumentate anche le sanzioni contenute negli atti da emettersi dal 1º febbraio 2011, in caso di accertamento con adesione (che passa da 1/4 a 1/3 ), l’acquiescenza (che passa da 1/4 a 1/3 ), la definizione agevolata delle sanzioni (che passa da 1/4 a 1/3 ), la conciliazione giudiziale (che passa 1/3 al 40%) e l’adesione agli inviti al contraddittorio ed ai pvc (che passa 1/8 a 1/6).
Anche all’istituto del ravvedimento operoso la Legge di stabilità 2011 ha aumentato le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
se la regolarizzazione dell’omesso o parziale pagamento di imposta viene eseguita entro 30 giorni dalla violazione |
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la sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (ritorna, quindi, la vecchia misura del 3% in sostituzione del 2,5% attuale); |
se la regolarizzazione è compiuta entro il termine più lungo di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa |
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la sanzione è aumentata ad un ottavo del minimo (si passa, quindi, alla misura del 3,75% in sostituzione del 3% attuale); |
se trattasi di presentazione di una dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza |
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la sanzione sarà pari ad un decimo del minimo (pari, quindi, al 10%). |
Va infine ricordato che con apposito decreto il Ministero dell’Economia ha modificato, ad un anno di distanza dalla riduzione all’1%, il tasso di interesse legale che è divenuto pari all’1,5% con un aumento di 0,5 punti percentuali. Nelle scelte di opportunità al ricorso a forme deflattive tale aumento, decorrente dal 1° gennaio 2011, va tenuto in debito conto.
Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina
La
norma rende permanenti le agevolazioni stabilite con l’art. 2, co.4-bis del
D.L. n. 194/09 in favore della piccola proprietà contadina.
Si tratta delle seguenti norme di favore:
Regime Iva per la cessione di immobili
Si incrementa il periodo temporale entro il quale il costruttore o il soggetto che ha effettuato interventi di recupero su fabbricati abitativi è obbligato a vendere con Iva anziché in esenzione.
La modifica interessa gli immobili abitativi realizzati dal costruttore (soggetto in possesso delle autorizzazioni amministrative), oppure dal soggetto che ha realizzato sui beni interventi di recupero.
La cessione del fabbricato abitativo sconta Iva se lo stesso è ceduto entro il termine di 5 anni (e non più 4, come in precedenza) dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero.
La
modifica introdotta dalla Legge di Stabilità agisce proprio su questo lasso
temporale: dal
1° gennaio 2011 si passa da quattro a cinque anni, allungando il periodo
entro il quale la cessione può avvenire con applicazione dell’Iva.
Nuovo regine tributario dei contratti di leasing
Viene modificato il regime fiscale dei contratti di leasing immobiliare, per quanto attiene le imposte di registro, ipotecarie e catastali applicabili alla stipula del contratto, sui canoni periodici ed in occasione del riscatto del bene.
A partire dai contratti di locazione finanziaria sottoscritti dal 1° gennaio 2011 viene meno l’articolato sistema di assolvimento delle altre imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali) che ha caratterizzato l’acquisizione dei fabbricati strumentali tramite leasing.
Si prevede un meccanismo di solidarietà passiva, ai fini dell’imposta di registro e delle ipocatastali tra la società concedente ed il conduttore: se un soggetto non dovesse pagare, risponde anche l’altro nei confronti del Fisco.
Si amplia dunque la responsabilità dell’utilizzatore dell’immobile, prima confinata al rapporto privatistico instaurato con la società di leasing, unica responsabile nei confronti dell’erario.
Va segnalato che la norma prevista in tema di registro ricomprende nella responsabilità solidale anche l’ipotesi del c.d. leasing appalto o leasing in costruendo.
Le novità del Milleproroghe
È arrivato in Gazzetta Ufficiale, la numero 303 del 29 dicembre 2010, il decreto-legge n. 225, che proroga tutta una serie di termini in scadenza entro il 15 marzo 2011. Il provvedimento è composto di soli 4 articoli e di una tabella, che contiene tutte le proroghe “non onerose”, cioè a costo zero per l’Erario. L’articolo 2 elenca invece tutte le proroghe “onerose”.
Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il giorno 29 dicembre 2010 e prevede una proroga generalizzata al 31/03/2011 di tutti i termini in scadenza elencati nella Tabella 1, con la previsione della possibilità di una ulteriore proroga al 31/12/2011 che potrà essere disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Slittano al nuovo termine del 31/03/2011
Gestione e amministrazione del personale
Per quanto riguarda la gestione e l’amministrazione del personale si segnalano i seguenti interventi:
Distributori di carburante
Prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98), con un limite di spesa di 24 milioni di euro.
I soggetti beneficiari, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d’imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.
Cinque per mille
Prorogate anche al 2011 (in relazione alle indicazioni delle dichiarazioni dei redditi del periodo 2010) le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef in base alla scelta del contribuente, secondo i criteri del DPCM del 23/04/10.
Sospensione per gli alluvionati del Veneto e per il sisma dell’Abruzzo
Rinviato al 30 giugno 2011 il termine del 20/12/10 per l’effettuazione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, in precedenza sospeso per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (si veda il D.M. dell’1/12/10).
Sospese tutte le rate in scadenza nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2011 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 06.04.09 in Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall’art.39 del D.L. n.78/10. Un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza.
07/01/2011