LA LEGGE DI STABILITA’ 2012 IN MATERIA DI LAVORO
Il pacchetto lavoro nella legge di stabilità
È stata pubblicata nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 che contiene le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
Tra le maglie della Legge di stabilità 2012, i cui interventi saranno quasi tutti vigenti a partire dal 01/01/2012, si ritrovano rilevanti disposizioni riguardanti il mondo del lavoro.
Novità
Tra le novità, in vigore al 1° gennaio 2012, si segnala:
Ø prorogata al 2014 l’erogazione del bonus per i nuovi nati;
pensione a 67 anni per uomini e donne a partire dal 2026;
Ø da gennaio 2012 per le aziende con meno di 9 dipendenti la contribuzione verrà azzerata nei primi tre anni per gli apprendisti assunti entro il 31 dicembre 2016, con aliquota confermata al 10% dal quarto anno in poi;
Ø riviste le regole per l’applicazione del part time con eliminazione dell’obbligo di convalida presso la direzione territoriale del lavoro;
Ø aumento dell’1% della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata;
Ø detassazione e decontribuzione per la contrattazione di prossimità;
Ø ulteriore deduzione delle somme erogate per la produttività ai lavoratori del settore privato dalla base imponibile Irap, se disposto da ciascuna regione;
Ø riviste le regole per l’assunzione con contratto di inserimento delle donne; devono essere residenti in aree svantaggiate individuate da un decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, e prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
Ø nuovi incentivi per l’utilizzo del telelavoro (per maternità, mobilità e collocamento obbligatorio) con la possibilità di utilizzare tale tipologia di rapporto per la copertura delle quote di assunzione previste dal collocamento obbligatorio;
Contratti di apprendistato
A decorrere da gennaio 2012, i datori di lavoro che hanno un organico inferiore a nove, qualora stipulino dei contratti di apprendistato successivamente alla medesima data e fino al 31 dicembre 2012 possono beneficiare di uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi tre anni di contratto di apprendistato. Per gli anni successivi l’aliquota resta pari al 10%. Immutata la contribuzione a carico dell’apprendista.
Contribuzione parasubordinati
E’ stabilito l’aumento dell’aliquota pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata:
- soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto;
- Soggetti che esercitano per professione abituale ed esclusiva attività di lavoro autonomo non tenuti all’iscrizione ad appositi albi;
- Incaricati alla vendita a domicilio con ricavi superiori a 5000€ annui;
- Associati in partecipazione con rapporto di sola attività lavorativa;
- Soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale se il reddito derivante dall’attività supera i 5000€ annui;
- Medici in formazione specialistica ed alcuni titolari di borse di studio di specializzazione universitaria.
L’aliquota contributiva sale:
dal 27.72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
al 18% per i soggetti già altrimenti assicurati o pensionati.
Contratti di inserimento per le donne
Secondo quanto previsto da una modifica apportata dalla legge 183/2011 possono ricorrere al contratto di inserimento i datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.
Le aree geografiche saranno individuate con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità.
Lavoro part-time
A partire dallo 01/01/2012, al fine di agevolare la contrattazione part-time, si possono apporre clausole al contratto part-time senza la preventiva contrattazione delle parti sociali, inoltre, la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time può avvenire senza richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione del Lavoro.
Contratti di prossimità
Per i contratti suindicati è prevista una decontribuzione al 10% e lo sgravio contributivo corrisposto a titolo di produttività, miglioramento del servizio ed incentivo. Su tali somme potrà essere applicato lo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, ma solo nel caso in cui gli importi siano concessi ai sensi e nei limiti delle risorse già stanziate.
Ammortizzatori sociali
Sono prorogati a tutto il 2012 gli ammortizzatori sociali in scadenza tra cui:
- Ammortizzatori sociali in deroga;
- Ammortizzatori sociali di CIG;
- Ammortizzatori sociali di mobilità;
- Ammortizzatori sociali di disoccupazione speciale anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.
E’ prevista la proroga anche dei trattamenti già concessi nel 2011.
I trattamenti prorogati al 2012 subiscono le seguenti riduzioni:
Deduzione Irap sui premi di produttività
Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali in materia di incentivi alla produttività.
Credito d’imposta nel mezzogiorno
Per le nuove assunzioni nel mezzogiorno viene prevista la piena operatività del credito d’imposta attraverso un decreto stabilito all’interno della conferenza Stato-Regioni.
Incentivi assunzioni in determinate categorie
Per l’anno 2012 sono prorogati gli incentivi previsti dall’art. 2, cc. 131, 132, 134 e 151, L. n. 191/09, secondo modalità che saranno definite attraverso un decreto emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia.
Benefici per conciliare tempi di vita e di lavoro
I
benefici previsti per agevolare forme di articolazione della prestazione
lavorativa per conciliare i tempi di vita e lavoro ai sensi dell’ art. 9, c.1,
lett. a) (i progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero
quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui
part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in
uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con
priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a
quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a
carico”), attraverso fondi alle imprese con un organico fino a 50 dipendenti,
sono riconosciuti anche nell’ipotesi di contratto a termine o reversibile.
Telelavoro
I lavoratori disabili possono essere assunti , o il loro rapporto di lavoro può essere mutato, con modalità di telelavoro. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con modalità di telelavoro.
La disciplina è rimandata ad un accordo interconfederale che ha recepito l’accordo quadro europeo.
Età pensionabile
L’età anagrafica minima per l’accesso al trattamento pensionistico viene innalzato a 67 anni.
Proroghe
Sono prorogati fina al 31/12/2012
- Nell’ambito dei contratti di solidarietà difensivi stipulati da imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, viene previsto l’aumento dal 60% all’80% della retribuzione erogata ai lavoratori che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro;- I lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito perché in mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale, possono ottenere il pagamento in un’unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività auto imprenditoriale o una microimpresa o per associarsi in partecipazione;
- La possibilità per le aziende di utilizzare lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività produttiva connessa all’apprendimento;
- Modifica dei requisiti previdenziali per la fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- Accredito figurativo a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito che hanno perso il posto di lavoro, o che hanno maturato sino 35 anni di anzianità contributiva, o che accettino un impiego che preveda una retribuzione inferiore almeno del 20% rispetto all’impiego precedente;
- Riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni;
- Erogazione di un incentivo a carico INPS in favore dei datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale avente medesima qualifica dei lavoratori da assumere; le cui aziende non stiano beneficiando di trattamenti di CIGS; che assumano a tempo indeterminato e pieno lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini.
16/11/2011