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La legge finanziaria 2010 prevede il ritorno dello staff leasing, ovvero la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. E’ questa una delle novità in materia di lavoro, prevista dal provvedimento di fine anno.
Dopo due anni dalla sua uscita di scena, ritorna lo staff leasing, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 276/03, in emanazione della legge Biagi. Dal gennaio 2008 la L. 247/07 lo aveva abrogato, e la finanzia 2010 lo ha reintrodotto.
Definizione
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è un particolare tipo di contratto di natura commerciale con cui un’impresa (utilizzatrice) si rivolge a un’altra (somministratrice) per la fornitura di manodopera necessaria alla realizzazione di servizi o attività inerenti l’information technology e la gestione ed organizzazione della funzione commerciale, come ad esempio la consulenza e assistenza nel settore informatico, l’attività di marketing, l’analisi di mercato, o anche dalla contrattazione collettiva.
Come funziona
Una delle particolari caratteristiche della somministrazione, in cui rientra lo staff leasing, è costituita dalla circostanza che il lavoratore non è alle dipendenze dell’impresa dove svolge l’attività lavorativa, ma di quella che fornisce la manodopera.
L’utilizzatore può tuttavia esercitare il potere direttivo e di controllo nei confronti dei lavoratori somministrati.
Quando si applica
L’ammissione allo staff leasing è per tutti i settori produttivi pubblici e privati per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia; può essere esteso ai contratti collettivi aziendali, oltre a quelli nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, come alla possibilità di prevedere casi di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato diversi da quelli definiti dalla legge.
Seppure in assenza delle norme attuative, per completezza si riportano le fattispecie previste dall’art. 21 del D.Lg. 276/03 per le tipologie di lavoro ammesse.
a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) gestione, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree (Obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali);
h) costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa.
04/01/2010