STIPENDI E COMPENSI DI DICEMBRE 2010

 

 

Pagamento delle retribuzioni entro il 12 gennaio

 

L’art. 51 co. 1 del Tuir fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti al personale dipendente entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo. Pertanto entro il 12 gennaio 2011 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2010, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di competenza 2010, secondo il c.d. principio di cassa allargato.

 

Sulla base del criterio sopra enunciato il dipendente o collaboratore  sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nel periodo d’imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente. Pertanto quando il compenso di lavoro di considera percepito e quindi tassato nel 2010, anche se incassato nel 2011 - purchè entro il 12 gennaio p.v.

 

Qualora la liquidazione delle retribuzioni e della tredicesima avvenga successivamente al 12/01/2011, le stesse saranno incluse nei modelli relativi al 2011 e il relativo costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

 

Riferimenti normativi

L’art. 51 del Tuir, relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che il è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Compenso ai collaboratori o amministratori

La stessa regola sopraesposta si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno anche se pagati entro il 12/01 dell’anno successivo.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2011, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di pertinenza fiscale del 2010.

Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/2010.

 

Date e momento di effettuazione dei pagamenti

Al fine di individuare il momento del pagamento, occorra verificare la data in cui viene effettuato l’addebito in c/c ed al contempo l’accredito nel c/c del dipendente/amministratore ovvero il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”, CM 326/E del 23.12.1997.

È bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:

 

per i pagamenti in contante

vale il giorno di erogazione (si presti attenzione ai limiti della normativa antiriciclaggio);

per i pagamenti con assegno bancario

vale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario;

per i pagamenti con bonifico bancario

vale il giorno di effettuazione della operazione.

 

Considerazioni finali

In considerazione che, se i compensi sono erogati dopo il 12 gennaio 2011 andranno a generare parte del reddito relativo all’anno fiscale 2011 e quindi renderanno inesatti tutti i documenti contabili e fiscali dell’anno 2010, sollecitiamo il massimo rispetto della data prestabilita.

Per quanto sopra Vi invitiamo a voler osservare che nel mese di gennaio il pagamento degli stipendi ai lavoratori venga effettuato entro e non oltre il giorno 12 del corrente mese.

 

 

03/01/2011

 

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