STIPENDI E COMPENSI DI DICEMBRE 2011

 

 

Pagamento delle retribuzioni entro il 12 gennaio

 

Si ricorda che l’art. 51 del Tuir fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo. Pertanto entro il 12 gennaio 2012 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2011, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di competenza 2011, secondo il c.d. principio di cassa allargato.

 

Sulla base del criterio sopra enunciato il dipendente o collaboratore  sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nel periodo d’imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente. Pertanto quando il compenso di lavoro si considera percepito e quindi tassato nel 2011, anche se incassato nel 2012 - purchè entro il 12 gennaio p.v.

 

Qualora la liquidazione delle retribuzioni e della tredicesima avvenga successivamente al 12/01/2012, le stesse saranno incluse nei modelli relativi al 2012 e il relativo costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

 

Riferimenti normativi

L’art. 51 del Tuir, relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Compenso ai collaboratori o amministratori

La stessa regola sopraesposta si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno anche se pagati entro il 12/01 dell’anno successivo.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2011 agli amministratori, ovviamente imputato a conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2012, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di pertinenza fiscale del 2011.

Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/2011.

 

Compensi anno 2011

Imputazione a bilancio

Pagamento

Reddito per amministratore

Deducibilità per la società

Amministratore senza partita Iva

(cedolino)

2011

Entro il 31/12/11

Anno 2011

Anno 2011

Entro il 12/01/12

Anno 2011

Anno 2011

Dal 13/01/12

Anno 2012

Anno 2012

Amministratore con partita Iva

(fattura)

2011

Entro il 31/12/11

Anno 2011

Anno 2011

Dall’1/01/12

Anno 2012

Anno 2012

 

Date e momento di effettuazione dei pagamenti

Al fine di individuare il momento del pagamento, occorre verificare la data in cui viene effettuato l’addebito in c/c ed al contempo l’accredito nel c/c del dipendente/amministratore ovvero il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”, CM 326/E del 23/12/1997.

È bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:

 

 

per i pagamenti in contante

 

Ü

vale il giorno di erogazione e si considera effettuato all’atto della consegna materiale del denaro (si presti attenzione ai limiti della normativa antiriciclaggio);

 

per i pagamenti con assegno *

 

Ü

vale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario, quindi quando lo si riceve;

 

per i pagamenti con bonifico bancario

 

Ü

vale il giorno di effettuazione della operazione, a seguito dell’ordine trasmesso alla banca.

(*) L’Agenzia delle Entrate non opera nessuna distinzione fra assegni trasferibili e non trasferibili. 

 

In relazione al pagamento delle ritenute d’acconto e dei contributi Inps, va verificata l’effettiva data di pagamento per il versamento col modello F24. Pertanto:

Æ   nel caso di erogazione entro il 31/12/11: il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/12;

Æ   nel caso di erogazione entro il 12/01/12: il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/02/12.

 

Considerazioni finali

Si sottolinea che, se i compensi sono erogati dopo il 12 gennaio, andranno a generare parte del reddito relativo all’anno fiscale 2012 e quindi renderanno inesatti tutti i documenti contabili e fiscali dell’anno 2011.

Per quanto sopra Vi invitiamo al massimo rispetto della data prestabilita per il pagamento degli stipendi, che devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 12 del corrente mese.

 

 

03/01/2012

 

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