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Novità per gli studi di settore in Unico 2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2009.
Il D.M. approva la revisione degli studi relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, recependo in tal modo i correttivi anti-crisi (correttivi congiunturali di settore, individuali e all’analisi di normalità economica) approvati dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore il 31 marzo 2010.
Correttivi anticrisi
Gli studi di settore sono delle elaborazioni statistiche in grado di fornire dei risultati credibili solo se la situazione del contribuente appare sostanzialmente in linea con quella ipotizzata nella fase di elaborazione del modello matematico. Tale affermazione consente di comprendere il motivo per cui, in periodi di evidente e diffusa crisi economica, si rende necessario un intervento suppletivo e correttivo al fine di ridurre il divario tra la situazione teorica ipotizzata e quella effettiva.
In estrema sintesi si potrebbe concludere che lo studio di settore mantiene la sua significatività solo in periodi di normale situazione economica, mentre deve essere “rimodulato” in periodi di congiuntura economica negativa.
Principali novità
Due sono le novità principali: gli studi di settore 2010, approvati in revisione per il 2009, rilevano la scomparsa degli indicatori di “prima generazione”, sorti come antidoto alle possibili manipolazioni contabili dei dati e quindi del risultato di Gerico. Quindi nel 2010 scompare il doppio livello di adeguamento, pari al maggior valore tra il livello puntuale senza gli indicatori e il livello minimo compreso dell’eventuale impatto al rialzo degli indicatori.
Troveranno applicazione solo gli indicatori di normalità economica evoluti, vale a dire quelli che impattano in via diretta sul livello di congruità del contribuente e che non richiedono alcuna scelta in sede di adeguamento.
L’altra novità è il debutto del primo studio di settore differenziato su base regionale, col chiaro scopo di cogliere le differenziazioni che, a livello locale, si possono rilevare per le imprese che operano in contesti economici assai diversi. Sarà il debutto per le imprese di costruzione (studio UG69U); dal punto di vista operativo sarà interessante vedere l’impatto che tale nuova struttura genererà in termini di congruità per le imprese.
Adeguamento spontaneo
Ogni anno con la compilazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti si trovano a dover effettuare scelte importanti circa l’adeguamento o meno al risultato dello studio di settore. E’ quindi quanto mai opportuno valutare con attenzione l’opportunità o meno di adeguarsi spontaneamente in dichiarazione.
Il software Gerico elabora due dati di riferimento per l’adeguamento: il ricavo minimo ed il ricavo puntuale. Secondo la regola generale è richiesto l’adeguamento al valore puntuale, anche se l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia precisato che è consentito ai contribuenti, qualora ritengano che vi siano valide ragioni economiche, di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore al puntuale.
Merita inoltre menzione la situazione per coloro che pur non raggiungendo il livello dei ricavi puntuali si collocano “naturalmente” all’interno dell’intervallo di confidenza; tali soggetti si considerano sostanzialmente congrui (circolare 5/E/2008).
Con riferimento a Unico 2010 l’adeguamento sarà gratuito per i 69 studi di settore revisionati e approvati con i decreti del 12/03/2010. Per tutti gli studi in vigore per il periodo d’imposta 2009 si applicheranno gli indicatori di normalità “a regime” e quindi vi sarà un solo valore di adeguamento al ricavo o compenso puntuale, che terrà conto dell’eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità individuati per il singolo studio di settore.
In contribuente che non intende adeguarsi può tuttavia utilizzare il quadro della annotazioni libere per anticipare le possibili motivazioni o circostanze che ritiene siano giustificative della non congruità. Tale indicazione permette di anticipare le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate circa l’inserimento o meno nelle liste selettive dei soggetti da verificare.
Costo dell’adeguamento
Con riferimento ai periodi d’imposta diversi da quello di entrata in vigore di uno studio di settore “nuovo” o “evoluto”, la regola per l’adeguamento prevede che lo stesso possa essere effettuato a condizione che venga versata una maggiorazione del 3% da calcolarsi sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la differenza tra il risultato di Gerico e quello delle scritture contabili non è superiore al 10%.
Presunzione semplice e non legale
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha proseguito nel corso del 2009 e 2010 nel valutare la fondatezza del risultato derivante dall’applicazione dello studio di settore. La Cassazione a sezioni unite si è pronunciata con le sentenze numeri 26635, 26636, 26637 e 26638, depositate il 18/12/2009, secondo le quali lo scostamento rispetto ai risultati dello studio di settore rappresenta solo un indice rilevatore di una possibile anomalia di comportamento fiscale del contribuente e come tali rappresentano una “presunzione semplice” e quindi è dato medio di partenza “standardizzato” per poi giungere con l’apporto di ulteriori elementi personalizzati, alla specifica situazione del contribuente, in relazione all’attività dell’impresa o di lavoro autonomo svolta.
Studi di settore e redditometro
Studi di settore e redditometro sono due strumenti di misurazione del reddito che sempre più frequentemente il Fisco utilizza “a braccetto” l’uno dell’altro per rendere più efficace l’azione di accertamento.
Con il varo della manovra correttiva (D.L. 31 maggio 2010 n. 78) il Governo ha dato il via libera al redditometro di “seconda generazione” con l’ingresso in scena di nuovi indicatori in sostituzione di quelli attuali, oramai superati. Lo scenario anacronistico si modifica non poco, visto che il nuovo strumento è ora calibrato sul monitoraggio anche del nucleo familiare a sul territorio di residenza del contribuente.
Contraddittorio con l’Ufficio
Al contribuente non congruo, che non intende adeguarsi all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, nell’ipotesi in cui venga selezionato per l’avvio del controllo, si rendono applicabili le procedure di accertamento da contenzioso tributario.
Le centralità del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate è stata ribadita dalla Corte di Cassazione come momento essenziale del procedimento di determinazione presuntiva dei ricavi attribuibile al contribuente. In caso di rifiuto del contribuente all’instaurazione del contraddittorio, l’Ufficio è legittimato ad operare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione delle risultanze dello strumento presuntivo dello studio di settore.
Invio di lettere
E’ in corso una massiccia campagna informativa da parte della Agenzia delle Entrate, indirizzata ad oltre 109 mila contribuenti, che si vedranno recapitare una segnalazione di anomalia degli studi di settore in vista della presentazione del modello Unico 2010.
Le lettere indirizzate direttamente ai contribuenti si focalizzeranno su quattro tipologie di macroerrori: incoerenze relative alla gestione del magazzino, incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali, incoerenze relative ai beni strumentali e, infine, all’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.
La comunicazione di anomalia di per sé non comporta l’attivazione di un controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Tuttavia, va precisato che la circolare n. 20/E del 16 aprile 2010 ha previsto uno specifico piano di controlli per i contribuenti che nel 2008 hanno perseverato in un comportamento risultato già anomalo nel triennio 2005-2007.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.eu
16/06/2010