GLI STUDI DI SETTORE APPLICABILI PER IL 2010

 

 

Sono definitivi gli studi di settore per Unico 2011

 

Prende ufficialmente il via l’operazione studi di settore in Unico 2011, con la pubblicazione del 10 giugno scorso sul sito dell’Agenzia delle Entrate della versione del programma di controllo Gerico 2011, che permette l’applicazione dei 206 studi di settore operativi per l’annualità 2010.

 

Il software di controllo segue di qualche giorno alla pubblicazione, nel supplemento ordinario n. 142 della Gazzetta n. 133, del decreto dell’Economia del 7 giugno scorso, con l’approvazione della revisione congiunturale degli studi 2010.

 

Calendario delle scadenze

A seguito del D.P.C.M. 12 maggio 2011 che ho prorogato i versamenti di Unico 2011 e la consegna del modello 730, le nuove scadenze per gli studi di settore sono:

- entro il 6 luglio 2011 (invece del 16 giugno 2011), senza alcuna maggiorazione;

- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 (invece del 18 luglio 2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Non sono interessati dalla proroga, e quindi la scadenza rimane invariata al 16/06 o al 18 luglio 2011 (con la maggiorazione dello 0,4%) i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, “estranei” agli studi di settore. Si tratta, ad esempio, dei soggetti che:

·        esercitano attività economiche per le quali trovano applicazione i parametri;

·        dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo D.M. di approvazione (superiori a € 5.164.569).

 

Novità per i correttivi anticrisi

I correttivi anticrisi hanno il compito di adeguare i risultati di Gerico alla particolare situazione che si è determinata per effetto della congiuntura negativa; la riduzione però non può essere concessa in modo generalizzato, poiché i vari comparti economici sono stati diversamente interessati dal fenomeno.

Quest’anno gli interventi correttivi, la cui operatività dovrebbe essere mirata laddove il programma rilevi la variazione causata dalla crisi economica di determinate variabili, sono di tre tipi:

Ø      correttivi agli indicatori di normalità economica, i quali ridurranno la stima dei ricavi puntuali determinata dalla non coerenza all’indicatore “durata delle scorte”;

Ø      correttivi di settore, che adeguano nei cluster la funzione di stima dei ricavi puntuali al fine di tener conto dei minori margini conseguiti e del minore utilizzo dei beni strumentali;

Ø      correttivi individuali, che si attivano in caso di non congruità allo studio e adeguano i ricavi/compensi stimati alla variazione di determinati parametri rispetto ad annualità precedenti (ad esempio, dei costi variabili relativi ai beni e servizi acquisiti e del costo del personale dipendente).

 

Nuove informazioni nel quadro X

Per poter rappresentare le condizioni che danno diritto a beneficiare del correttivo individuale, è richiesta nel quadro X l’indicazione di alcune voci di costo per 2008 e 2009, per confrontarle con quelle del 2010. In pratica, il correttivo intende monitorare la rigidità del modello dello studio di settore rispetto all’evoluzione specifica della crisi sulla posizione individuale. La peculiarità del correttivo individuale è che nella versione di Gerico 2011 scatta in relazione al calo dei costi mentre, fino allo scorso anno, era agganciato alla diminuzione dei ricavi.

 

Nuove esclusioni

Tra le novità operative per il periodo d’imposta 2010, si ricorda la previsione di nuove esclusioni dall’accertamento basato sugli studi di settore, di cui all’art. 10 della L. 146/98, per le società cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 c.c., per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, e per i soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” e dal codice 66.19.40 - “Attività di Bancoposta”.

 

Attività di accertamento della Agenzia delle Entrate

Gli studi di settore “nuovi” o “revisionati”  possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d’imposta precedenti. Tale possibilità però è esclusa con riferimento all’applicazione dei correttivi anticrisi introdotti per il 2010.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha proseguito nel corso del 2009 e 2010 nel valutare la fondatezza del risultato derivante dall’applicazione dello studio di settore. La Cassazione a sezioni unite si è pronunciata con le sentenze numeri 26635, 26636, 26637 e 26638, depositate il 18/12/2009, secondo le quali lo scostamento rispetto ai risultati dello studio di settore rappresenta solo un indice rilevatore di una possibile anomalia di comportamento fiscale del contribuente e come tali rappresentano una “presunzione semplice” e quindi è dato medio di partenza “standardizzato” per poi giungere con l’apporto di ulteriori elementi personalizzati, alla specifica situazione del contribuente, in relazione all’attività dell’impresa o di lavoro autonomo svolta.

 

Obbligo del contraddittorio con l’Ufficio

Al contribuente non congruo, che non intende adeguarsi all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, nell’ipotesi in cui venga selezionato per l’avvio del controllo, si rendono applicabili le procedure di accertamento da contenzioso tributario.

Le centralità del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate è stata ribadita dalla Corte di Cassazione come momento essenziale del procedimento di determinazione presuntiva dei ricavi attribuibile al contribuente. In caso di rifiuto del contribuente all’instaurazione del contraddittorio, l’Ufficio è legittimato ad operare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione delle risultanze dello strumento presuntivo dello studio di settore.

 

Raccolta dei dati per i clienti dello Studio

I clienti dello Studio stanno ricevendo la richiesta con le informazioni per la raccolta dei dati “aziendali” da inserire nel modello degli studi di settore.

Lo Studio completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli di congruità e coerenza.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

16/06/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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