SUPER BOLLO PER LE AUTO OLTRE 225 Kw

 

 

Pagamento con F24 entro il 10 novembre

 

Il soggetti che alla data del 6 luglio scorso risultavano proprietari o utilizzatori a seguito di leasing di un’autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza superiore a 225 Kw, equivalenti a 306 cavalli, sono tenuti al versamento del c.d. “super bollo”, di ammontare pari a € 10,00 per ogni chilowatt eccedente detto limite.

 

E’ quanto ha stabilito il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 ottobre scorso, individuando le modalità di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, introdotta dall’art. 23 co. 21 del D.L. 6/7/2011 n. 98, convertito con le modifiche della legge 15/07/2011 n. 111.

 

Automezzi interessati

L’addizionale è dovuta a decorrere dal 2011 sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 Kw (equivalenti a 306 cavalli), da tutti coloro che alla data del 6 luglio 2011 (per l’anno 2011) risultino dal Pra proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing).

In caso di prima immatricolazione, l’addizionale è dovuta in misura integrale, in deroga all’art. 2 del D.M. 18 novembre 1998, n. 462.

Per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale è versata negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

 

Ammontare del tributo

Il nuovo tributo ammonta a € 10,00 per ogni chilowatt che eccede i 225 Kw di potenza del veicolo.

Così, ad esempio, per un autoveicolo con 300 Kw di potenza, l’ammontare del “super bollo” è pari a

€ 750,00 [(300 – 225) x 10].

Si evidenzia che, in caso di prima immatricolazione, non è previsto alcun ragguaglio in base ai mesi di possesso/detenzione del veicolo.

Esempio di costo:

 

 

Termine di pagamento

Per il 2011 l’addizionale deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreto, esclusivamente utilizzando il modello F24 - Elementi identificativi entro il prossimo 10 novembre, con esclusione della possibilità di compensazione.

Anche per chi il bollo del 2011 deve ancora pagarlo, il versamento non potrà essere contestuale, in quanto il D.M. dispone che il versamento deve essere effettuato esclusivamente con il modello F24.

 

Compilazione del modello F24

Il codice tributo da utilizzare nella sezione erario del modello F24 - Versamenti con elementi identificativi è il 3364 “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”; per il pagamento di eventuali sanzioni il codice da utilizzare è il 3365, mentre per eventuali interessi da pagare in caso di ritardato pagamento o omesso pagamento il codice è il 3366.

I codici tributo dovranno essere inseriti in corrispondenza della colonna codici tributo della sezione erario. Importante è anche l’anno di riferimento su cui molti spesso fanno confusione e che corrisponde con quello di decorrenza del “super bollo” 2011.

Inoltre nella sezione contribuente si indicano i dati anagrafici del soggetto che versa ossia del proprietario dell’autoveicolo e la targa del veicolo.

Esempio di compilazione:

 

 

Effetto retroattivo della norma

Il D.M. del 7 ottobre individua come responsabile del pagamento per il 2011 chi risultava intestatario del veicolo al 6 luglio. Chi lo avesse poi venduto anche il giorno successivo resta tenuto a pagare.

Peraltro, stando al tenore letterale della norma, fanno fede le sole risultanze del Pra; ciò oltre a contraddire l'indirizzo inaugurato dalle stesse Finanze nel '98 (che ha dato rilevanza a tutti gli atti di data certa), comporta la responsabilità di pagamento anche per chi ha venduto il veicolo prima del 6 luglio, quando il relativo atto è stato trascritto al Pra dopo quella data.

 

Regime sanzionatorio

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Considerato il richiamo al regime sanzionatorio, si ritiene che in

caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente possa sanare la violazione con il ravvedimento operoso, pari al 30 per cento dell’importo non versato.

 

 

26/10/2011

 

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