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APPROVATO IL CORRETTIVO AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA IN VIGORE DAL 20 AGOSTO 2009
È stato pubblicato nel S.O. n. 142 della G.U. n. 180 del 5 agosto 2009 il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, correttivo del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (il D.Lgs. 81/2008). Il provvedimento si è reso necessario sia per correggere gli errori tecnici e materiali presenti nel testo previgente, sia per modificare tutte quelle disposizioni che sono risultate, dopo la prima fase applicativa, fonti di criticità e problemi.
La principale novità riguardano la rivisitazione dell’apparato sanzionatorio, il potenziamento degli organismi paritetici e l’introduzione della “patente a punti” per le imprese edili, che costituirà un titolo preferenziale per l’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici.
Precisazioni importanti sono intervenute anche sullo stress da lavoro correlato, sulla data certa dei documenti aziendali in materia di sicurezza, sulla disciplina dei volontari e dei precari.
Le novità in sintesi
Tra le principali modifiche introdotte, si segnalano le seguenti:
4 E’ stato previsto un meccanismo “a punti” per la verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro. Tale sistema in via sperimentale sarà operativo, in primo luogo, nel settore edile e sarà gradualmente esteso a tutti gli altri settori. L’azzeramento dei punti comporta l’impossibilità di operare.
4 In materia di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori irregolari, sono state recepite le indicazioni operative emanate dal Ministero del lavoro con la direttiva del 18 settembre 2008. In particolare, si ha “reiterazione” quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa natura. La sospensione dell'attività comporta l’interdizione alla partecipazione a gare pubbliche per l’acquisizione di appalti: la durata dell'interdizione, che in linea generale corrisponde alla durata della sospensione, è incrementata sulla base della percentuale di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro (la soglia è il 50%) ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
4 La data certa, nel caso di deleghe di funzioni, corrisponde alla data posta sulla delega, mentre, per quanto riguarda il Documento di Valutazione dei rischi, è attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente, se nominato.
4 E’ stato abrogato il divieto allo svolgimento di visite mediche preassuntive; ora tra le visite possibili in caso di attività soggette a sorveglianza sanitaria, rientra anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva: tale visita potrà essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
4 Il datore di lavoro o il dirigente sono tenuti alla vigilanza degli obblighi in materia di sicurezza in capo ai preposti, ai lavoratori, ai componenti dell’impresa famigliare: se la mancata attuazione di tali obblighi è addebitabile unicamente ai soggetti sopra elencati e non è stata verificata alcuna violazione negli obblighi di vigilanza, essi rimangono gli unici responsabili.
4 Entro il 31 dicembre 2010 sarà emanato un Decreto del Ministero del Lavoro dove saranno definite le regole speciali in materia di sicurezza sul lavoro per le cooperative sociali e per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della CRI, del soccorso alpino e speleologico nonché i volontari dei vigili del fuoco (art.3, D.Lgs. n. 81/2008).
4 E’ stato modificato il quadro sanzionatorio, al fine di renderlo più coerente e proporzionato.
Patente a punti sulla sicurezza in edilizia
La principale novità, annunciata nei giorni scorsi, è l’introduzione di una “patente a punti” per le imprese virtuose, che darà l’accesso privilegiato agli appalti pubblici. Analogamente alla patente di guida, le imprese e i lavoratori autonomi del settore edile avranno un punteggio iniziale che potrà essere decurtato in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l’azzeramento del punteggio farà scattare il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri. La “patente a punti” costituirà un titolo preferenziale per l’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. Un decreto del presidente della Repubblica individuerà in seguito le modalità per il funzionamento della patente.
Sospensione dell’attività imprenditoriale
La sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori irregolari e per violazione delle norme in materia di sicurezza, pur essendo stata modificata sostanzialmente la norma che la prevede (art. 14 del D.Lgs. n. 81/08), non cambia nella sua applicazione effettiva, in quanto il correttivo si limita a recepire le indicazioni operative emanate dal Ministero del Lavoro con la direttiva del 18 settembre 2008.
Gli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro possono disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Come aveva chiarito il Ministero del Lavoro, si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. La sospensione dell’attività comporta l’interdizione alla partecipazione a gare pubbliche per l’acquisizione di appalti: la durata dell’interdizione, che in linea generale corrisponde alla durata della sospensione, è incrementata sulla base della percentuale di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro (la soglia è il 50%) ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sospensione per lavoro irregolare non si applica quando il lavoratore irregolare risulta essere l'unico occupato in azienda. Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso, nel caso in cui non possa essere interrotta.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza e con l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.550,00 a 6.400,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Valutazione dei rischi
Le correzioni apportate alla disciplina del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) toccano i due aspetti dalle maggiori criticità evidenziatesi nella pratica.
Riguardo alla data certa del DVR, essa è attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS, aziendale o territoriale, e del medico competente, se nominato. Nel caso di deleghe di funzioni, la data certa ora corrisponde semplicemente alla data posta sulla delega.
L’obbligo della valutazione dello stress lavoro – correlato, già oggetto di proroghe, è stato ulteriormente spostato al 1° agosto 2010.
In caso di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
La valutazione dei rischi dovrà essere rielaborata: in occasione di modifiche al processo produttivo e della riorganizzazione del lavoro significativa per la salute dei lavoratori; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; a seguito di infortuni significativi; quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessita. In tutti questi casi il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni.
Riguardo alla valutazione dei rischi da interferenza nei contratti di appalto (DVRI), è stato previsto che tale disposizioni si applichino solo quando il committente ha la disponibilità dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. L’obbligo di elaborare il DVRI non riguarda inoltre i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi specifici indicati nell'allegato XI del T.U. Sicurezza sul lavoro.
Visite mediche preassuntive
È stato abrogato il divieto allo svolgimento di visite mediche preassuntive, che tanto aveva fatto discutere. Ora, tra le visite possibili in caso di attività soggette a sorveglianza sanitaria, rientra anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva: tale visita potrà essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Lavoratori atipici
Il datore di lavoro dovrà valutare anche il rischio che deriva dall’utilizzo di una forma contrattuale atipica (contratti a termine o di somministrazione), per i quali c’è un rischio infortunistico elevato in ragione della scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro.
Infortuni brevi
L’obbligo di comunicazione degli infortuni di durata superiore al giorno, ma inferiore ai tre, scatterà solo una volta che sarà emanato il decreto interministeriale che dovrà disciplinare il Sinp (sistema informativo per la prevenzione).
Appalti
Nei contratti di appalto confermato l’obbligo di indicare i costi della sicurezza a pena di nullità. Il correttivo chiarisce che si tratta unicamente dei costi necessari a eliminare o, se impossibile, a ridurre i rischi da interferenze sulle lavorazioni.
Sistema sanzionatorio
È stato modificato il sistema delle sanzioni che saranno proporzionali al rischio di impresa e ai compiti svolti dai diversi soggetti, e diventeranno solo amministrative per infrazioni di tipo formale. È confermato l’arresto (senza ammenda in alternativa) in due casi: violazione del provvedimento di sospensione dell’attività e omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili. L’entità delle ammende è stata incrementata rispetto al D.Lgs. 626/1994 in base all’indice Istat; così da risultare pari a circa la metà di quanto previsto oggi dal Testo Unico.
Entrata in vigore
Considerata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 agosto scorso, l’entrato in vigore delle novità decorre da 15 giorni dopo la pubblicazione, e quindi dal 20 agosto 2009.
18/08/2009