VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

 

 

Dal 1° gennaio il nuovo tasso al 2,5%

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre il decreto 12 dicembre 2011, che fissa la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 c.c. al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

 

L’aumento del tasso di interesse legale dall’1,5% al 2,5% è stato disposto con il D.M. 12 dicembre 2011, e produce effetti ai fini civili, legali, fiscali e contributivi.

 

Nuovo tasso

Dal 1° gennaio 2012, si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d’anno. Il D.M. 12 dicembre 2011 ha, infatti, elevato l’aliquota di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell’1,5%. Il tasso, come si ricorderà, aveva già subìto un incremento dall’1% all’1,5% nel 2010, con validità dal 1° gennaio 2011.

L’evoluzione degli interessi legali nel tempo:

 

Termine iniziale

Termine finale

Misura percentuale

21/04/1942

15/12/1990

5%

16/12/1990

31/12/1996

10%

01/01/1997

31/12/1998

5%

01/01/1999

31/12/2000

2,5%

01/01/2001

31/12/2001

3,5%

01/01/2002

31/12/2003

3,0%

01/01/2004

31/12/2007

2,5%

01/01/2008

31/12/2009

3%

01/01/2010

31/12/2010

1%

01/01/2011

31/12/2011

1,5%

01/01/2012

 

2,5%

 

Effetti ai fini civili e legali

Dal 1° gennaio 2012, si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del

La modifica del tasso di interesse si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare i rapporti creditori / debitori; salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale è applicabile, con decorrenza dall’1.1.2012, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti.

La modifica interessa, in particolare, i rapporti economici tra le parti, quali ad esempio danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224), interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282), saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto (art. 1284), interessi compensativi sul prezzo (art. 1499), anticipazione all’affittuario (art. 1652), interessi sulle somme riscosse: contratto di mandato a carico del mandatario (art. 1714), spese e compenso del mandatario (art. 1720), interessi contratto di mutuo (art. 1815), interessi conto corrente (art. 1825), pegno di beni mobili (art. 2788).

La modifica del tasso d’interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Si rammenta che per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" non vengono determinati sulla base del tasso di interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 7 punti percentuali (9 per i prodotti alimentari deteriorabili).

 

Effetti ai fini fiscali

Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, aumentano gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (D.Lgs. n. 472/1997), mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, in un periodo compreso fra la data entro cui doveva essere effettuato l’adempimento e la data di effettivo pagamento.
Poiché il nuovo tasso del 2,5% vale dal prossimo 1° gennaio, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dell’1,5% fino al 31 dicembre 2011, e quello del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino alla data di versamento compresa.

Per quanto riguarda, poi, l’adesione ad istituti deflativi del contenzioso con opzione per il versamento rateale degli importi dovuti, dovrebbe applicarsi il principio di “cristallizzazione” del tasso di interesse legale. Tale regola si desume dalla circ. n. 28/2011 dell’Agenzia delle Entrate, relativa all’accertamento con adesione. In quell’occasione, l’Agenzia aveva infatti specificato che il tasso di interesse legale da tenere in considerazione è quello dell’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione e rimane costante anche qualora il versamento rateale continui negli anni successivi. In sintesi, se il perfezionamento dell’atto di adesione risale al 2011, per le rate successive alla prima si applica comunque il tasso legale dell’1,5%, benché le rate scadano in anni successivi. Tale regola dovrebbe quindi valere anche per gli altri istituti deflativi del contenzioso.

L’aumento al 2,5% del tasso legale non ha, invece, alcuna rilevanza per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni. La misura degli interessi, infatti, non è connessa al tasso legale e resta ferma al 3%.

Sempre sul fronte fiscale, è demandato all’emanazione di un apposito DM l’adeguamento al nuovo tasso legale dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione). In particolare, si tratta dei coefficienti per la determinazione del valore delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie, e dei diritti di usufrutto a vita.

 

Effetti ai fini contributivi

A livello contributivo, l’aumento del tasso d’interesse legale concernerà, inoltre, le sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012, nelle ipotesi di oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, oppure per il verificarsi di un fatto doloso di terzi (denunciato) o, ancora, nei casi di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale con forte rilevanza socio-economica per la situazione occupazionale locale e per il contesto produttivo del settore.

 

Variazione del tasso ufficiale di riferimento

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha abbassato all’1,25%, a decorrere dal 9.11.2011, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L’Inps, con la circolare 147/2011, recepisce le modifiche introdotte dalla BCE, specificando che l’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.L. 318/1996 convertito nella L. 402/1996, è pari al 7,25% a decorrere dalla medesima data. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.

Parimenti anche l’Inail adegua il proprio tasso per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori. A proposito della decorrenza, si fa presente che il regime transitorio, previsto per 5 anni a decorrere dall’1.01.1999 dal D. Lgs. 24.06.1998, n. 213, è ormai interamente trascorso e, di conseguenza, non è più necessaria un’autonoma determinazione della Banca d’Italia per rendere effettivo il tasso fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

 

Nuovi tassi di dilazione e rateazione

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dell’1%, a decorrere dal 14 dicembre 2011, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) che incide sulla determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili. I tassi applicati dagli enti previdenziali e assistenziali sono:

 

INPS, circolare n. 158 del 16 dicembre

 

Adempimenti

Percentuale applicata

Dilazione

7,00%

Differimento

7,00%

Sanzioni Civili per ritardato pagamento

6,50%

Procedure Concorsuali

1,50% - 3,00% (evasione)

 

INAIL, circolare n. 58 del 20 dicembre

 

Adempimenti

Percentuale applicata

Rateazione e dilazione per premi e accessori*

7,00%

Sanzioni civili

6,50%

* Anche per domande presentate in data anteriore al 14 dicembre 2011 a condizione che: la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione o abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 14 dicembre 2011 o successiva.

 

ENPALS *

 

Adempimenti

Percentuale applicata

Differimento e dilazione

7,00%

Sanzioni Civili per mancato o ritardato pagamento

6,50%

Sanzioni Civili per evasione contributiva

30%

*Circolare Enpals non ancora pubblicata; si forniscono i tassi calcolati redazionalmente sul T.U.R.

 

 

30/12/2011

 

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