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NUOVI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO SUI CANTIERI
Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la L. n. 136/10 che, nell’ambito di un vasto piano straordinario contro le mafie, prevede anche alcune disposizioni immediatamente operative, volte ad “alzare la guardia” sulle infiltrazioni mafiose negli appalti e nelle attività economiche.
Nuovi tesserini per gli addetti ai cantieri
Al fine di consentire un più rapido controllo sulla “filiera delle imprese” e sulla titolarità dei rapporti di lavoro, l’art. 5 della nuova legge antimafia prevede che “la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, lettera u), del D.Lgs. n.81/2008 deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81/2008 deve contenere anche l’indicazione del committente”.
Le sanzioni amministrative previste dalla normativa in caso di mancato rispetto delle disposizioni prevedono il pagamento da 100,00 a 500,00 euro per ciascun lavoratore non munito della tessera e da 50,00 a 300,00 euro per il lavoratore dei cantieri edili che non esponga la tessera ricevuta.
Tesserino per lavoratori dipendenti
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Cognome e Nome del lavoratore |
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Nato il________________________ |
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data assunzione________________ |
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Impresa datore di lavoro_____________ |
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Sede _________________________ |
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Eventuale autorizzazione al subappalto________________________ _______________________________________________________ |
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Tesserino per lavoratori autonomi
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Cognome e Nome del lavoratore |
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Nato il________________________ |
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data assunzione________________ |
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Impresa committente_______________ |
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Sede _________________________ |
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P.IVA________________________ |
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Eventuale autorizzazione al subappalto________________________ _______________________________________________________ |
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Identificazione dei mezzi di trasporto nei cantieri
L’articolo 4 della nuova legge antimafia, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, impone di indicare nel documento di trasporto o documento di consegna del materiale anche il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati. In mancanza, la norma non prevede specifiche sanzioni e, presumibilmente, si applicheranno quelle già previste per l’incompletezza dei documenti di trasporto dalla normativa previgente, che il nuovo precetto va ad integrare.
La norma fa riferimento ai cantieri edili e non ai soli lavori pubblici, pertanto trova applicazione anche nei cantieri privati, salvo diverse indicazioni da parte dei competenti Ministeri.
Tale obbligo, tra l’altro, prescinde dalla natura dell’attività d’impresa esercitata dal proprietario dell’automezzo, che potrebbe non essere un’impresa edile, bensì un’impresa di trasporto o di altro genere (si pensi alle consegne dirette da parte dei venditori della merce).
Il trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, inoltre, può essere effettuato sia con automezzi tipicamente dedicati ai trasporti del settore edile, sia con automezzi utilizzati anche per altre consegne. In quest’ultimo caso l’impresa potrebbe essere tenuta ad integrare solo alcuni documenti, a seconda del destinatario della merce.
Entrata in vigore
I nuovi obblighi sono entrata in vigore dal 7 settembre 2010.
07/09/2010