OPZIONE PER LA TRASPARENZA DELLE S.R.L.
Tassazione per trasparenza 2011 - 2013
Entro il termine del 31 dicembre 2011 le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir con riferimento al triennio 2011 – 2013.
La riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. 344/2003 ha completamente ridisegnato il rapporto tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci, facendo venire meno i meccanismi applicativi del precedente sistema fiscale, basato sul meccanismo del credito di imposta.
Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l’opzione anche da parte delle società per le quali l’opzione è scaduta al 31/12/2010.
Tassazione per le “piccole” SRL
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi alla vigenza dell’opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
Vantaggi e svantaggi
I principali vantaggi derivanti dall’opzione sono i seguenti:
} se i soci hanno un’aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
} si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 12,5% (dal 2012 sarà il 20%) se la partecipazione è non qualificata);
} si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l’utile risulta formalmente più elevato);
} incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).
L’opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l’opzione):
} poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
} sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).
Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.
Termini e modalità di comunicazione
Termine e durata dell’opzione: la comunicazione ha validità triennale ed è irrevocabile; per il periodo di imposta corrispondente all’anno solare 2011, il termine ultimo per poter adottare l’opzione con riferimento al triennio 2011/2013 è il 31 dicembre 2011.
L’opzione per la trasparenza si esercita esclusivamente mediante invio telematico entro il prossimo 31 dicembre di un prospetto contenente i dati della società e dei rispettivi soci partecipanti. L’opzione non perde efficacia qualora si modifichino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili o muti la compagine sociale.
01/12/2011