TREMONTI-TER A TEMPI STRETTI  

 

 

Gli investimenti di fine anno che portano al bonus

 

Il D.L. 79 del 01/07/2009 ha reintrodotto l’incentivo fiscale temporaneo in favore di chi effettua investimenti in determinate tipologie di beni, realizzati dall’entrata in vigore del decreto legge (01/07/2009 fino al 30 giugno 2010).

 

Poiché è facilmente intuibile come anticipando l’investimento al 2009 sia possibile fruire dei benefici fiscali già dalla prossima dichiarazione dei redditi (giugno 2010), il presente commento ha lo scopo di evidenziare gli investimenti che, se realizzati, potranno beneficiare della detassazione nella misura del 50% dai redditi di impresa.

 

La misura in commento, in parte riprende lo schema dell’agevolazione c.d. Tremonti (art. 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e, precedentemente, dall’art. 3 del D.L. 357 del 1994), differenziandosene sia con riguardo all’ambito soggettivo, sia alla tipologia dei beni agevolati e, soprattutto, per un diverso meccanismo di calcolo del beneficio.

 

Ambito applicativo

La misura introdotta è limitata agli investimenti in macchinari e in apparecchiature, individuati con riferimento al codice 28 della classificazione Ateco delle attività economiche, con esclusione di altre tipologie di beni strumentali e degli immobili; non è richiesto che l’investimento effettuato sia incrementale rispetto ad alcuna soglia di riferimento.

Il nodo da sciogliere riguarda il profilo dei beni che possono godere dell’incentivo; i tecnici della Agenzia delle Entrate sono impegnati a scrivere la circolare che dovrà chiarire i contorni applicativi dell’agevolazione degli investimenti in nuovi beni strumentali.

 

Individuazione dei beni agevolabili

In attesa delle precisazioni e dei chiarimenti attesi, è possibile allo stato attuale individuare una serie di beni che verrebbero agevolati:

Ø Macchine ed attrezzature per ufficio quali calcolatrici, registratori di cassa, contamonete, affrancatrici, fotocopiatrici e simili;

Ø Motori a combustione interna (esclusi quelli per mezzi di trasporto), turbine e alternatori, altri motori per usi industriali;

Ø Utensili portatili a motore;

Ø Gru, carrelli e piattaforme girevoli;

Ø Macchine e apparecchi di sollevamento;

Ø Trattori agricoli;

Ø Trapani fissi e macchine fisse per inchiodare;

Ø Forni, caldaie e sistemi di riscaldamento;

Ø Essiccatoi per l’agricoltura, per legno, carta etc.;

Ø Lettini abbronzanti e apparecchi per massaggi.

 

Beni esclusi dall’agevolazione

In linea di principio sono esclusi i personal computer e la parte “elettronica” dei macchinari:

û Immobili;

û Computer;

û Sistemi antifurto e antincendio;

û Telefoni, centralini, fax, router, altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;

û Motori elettrici, trasformatori per saldatura, generatori di potenza;

û Saldatori elettrici a mano e pistola per saldare;

û Apparecchi elettromedicali;

û Sterilizzatori medici e da laboratorio, forni da laboratorio odontoiatrico.

 

Elenco di riferimento

Sono i beni riportati nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, in vigore dal 2008, di seguito riportata:

 

28.1

FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11

Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

28.11.1

Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.11

Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.12

Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

28.11.2

Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.11.20

Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.12

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.12.0

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.12.00

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13

Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.13.0

Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.13.00

Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.14.0

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.14.00

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.15.1

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.10

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.2

Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.15.20

Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.2

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21

Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

28.21.1

Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.10

Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.2

Fabbricazione di sistemi di riscaldamento

28.21.21

Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.29

Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

28.22

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.0

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.01

Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02

Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03

Fabbricazione di carriole

28.22.09

Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23

Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.23.0

Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.23.01

Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09

Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.24

Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24.0

Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24.00

Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.25.0

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.25.00

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

28.29.1

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.10

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.3

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.30

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.9

Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

28.29.91

Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92

Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93

Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99

Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.3

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.30.1

Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.10

Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.9

Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.30.90

Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.4

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

28.41

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

28.41.0

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.41.00

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.49

Fabbricazione di altre macchine utensili

28.49.0

Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

28.49.01

Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09

Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

28.9

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

28.91

Fabbricazione di macchine per la metallurgia

28.91.0

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.91.00

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.92

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

28.92.0

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.92.01

Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09

Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.93.0

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.93.00

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.94

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

28.94.1

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.10

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.3

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.94.30

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.95

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.95.0

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.96.0

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.96.00

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.99

Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99.1

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.10

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.2

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.20

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.3

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.30

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.9

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99.91

Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92

Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93

Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99

Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

 

Con la cessione la revoca

Molti dubbi si concentrano sulla disciplina della revoca dell’agevolazione, che è prevista se i beni oggetti di detassazione vengono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

Occorre quindi attendere il 31/12/2011 per cedere i beni acquistati nel 2009 o il 31/12/2012 per quelli acquistati nel 2010.

 

Ambito soggettivo

La disciplina è rivolta esclusivamente alle imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, con esclusione dei lavoratori autonomi. Il comma 1 dell’art. 5 prevede che il beneficio del 50% del valore degli investimenti sia “escluso dall’imposizione sul reddito di impresa”. Ne consegue che la misura interessa i seguenti soggetti titolari di reddito di impresa ai fini fiscali:

- società di capitali;

- società cooperative e di mutua assicurazione;

- enti commerciali;

- enti non commerciali in relazione agli investimenti inerenti l’attività commerciale eventualmente svolta;

- società ed enti non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni;

- imprenditori individuali, anche non residenti, con stabile organizzazione in Italia;

- società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate ai sensi dell’art.5 del Tuir.

Va inoltre segnalato che, la fruizione dell’agevolazione non è vincolata alla determinazione del reddito di impresa in modo analitico o a particolari adempimenti contabili; pertanto, dovrebbero continuare a trovare conferma le precisazioni fornite nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2001, n. 90, secondo cui l’agevolazione è applicabile anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regime di imposta sostitutiva, fermo restando l’onere di documentare i costi sostenuti per l’investimento.

La norma non reca alcuna disposizione con riguardo alla preesistente costituzione o esistenza del soggetto beneficiario alla data di entrata in vigore della disciplina. Ciò perché il beneficio si applica a tutti gli investimenti in beni agevolabili effettuati nel periodo considerato e non solo a quelli che risultano eccedenti la media di un determinato periodo precedente.

 

Ambito oggettivo

La detassazione opera con riguardo agli investimenti effettuati in nuovi macchinari o nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296.

La sezione 28 riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione”. Dovrebbero concorrere al valore dell’investimento agevolato tutte le componenti del bene che ne costituiscono parti integranti e necessarie al suo funzionamento, ancorché prodotte da industrie fuori della classe 28. Su tale questione è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione del decreto presso la Camera dei Deputati, è stato specificato che l’investimento debba essere effettuato in macchinari ed apparecchiature nuove. Relativamente al requisito della novità dovrebbero trovare conferma le precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 90 del 17 ottobre 2001.  In particolare deve trattarsi di beni mai utilizzati in precedenza da altri soggetti. Nel caso di beni complessi autoprodotti, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

 

Durata

La durata dell’agevolazione è di un anno: sono agevolati gli investimenti realizzati dal 1° luglio u.s. (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2010. Sono pertanto di rilievo determinante i criteri di imputazione temporale degli investimenti che saranno assunti. A tale riguardo, considerando anche i chiarimenti che vennero forniti per la precedente edizione dell’agevolazione, nonché per altre misure fiscali di sostegno agli investimenti, è plausibile ritenere che siano ritenute valide le regole fiscali di imputazione a periodo dei costi di acquisizione dei beni.

 

 

14/10/2009

 

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