MODELLO UNICO MINI 2011
La versione semplificata della dichiarazione dei redditi
Chi deve presentare il modello Unico, ma ha una situazione fiscale poco complessa, può far leva anche per l’anno 2011 sulla presentazione del cosiddetto modello Unico MINI 2011.
Trattasi, nello specifico, di una versione semplificata del modello Unico 2011 standard sia per quel che riguarda le pagine del modello stesso, che sono di meno, sia per le istruzioni che, allo stesso modo, sono più “leggere”.
Introdotto nel 2009, il modello Unico MINI si compone di quattro facciate al posto di otto e le istruzioni ridotte a 24 pagine, e viene proposto ai contribuenti che si trovano nelle situazioni reddituali meno complesse, che secondo l’Agenzia delle Entrate sono circa 4 milioni di contribuenti italiani con i redditi più comuni.
Chi lo può utilizzare
Possono utilizzare Unico MINI i contribuenti residenti in Italia che:
A chi interessa
Nello specifico, interessa i pensionati, i lavoratori dipendenti e assimilati, come per esempio i co.co.co., i percettori di borse di studio o assegni periodici dal coniuge, di indennità per pubbliche funzioni o per carriere elettive, i titolari di trattamenti pensionistici integrativi, a eccezione dei lavoratori socialmente utili in regime agevolato.
I potenziali utilizzatori sono coloro che non hanno un sostituto di imposta, come per esempio i soli titolari di redditi dei terreni e fabbricati o chi ha ricevuto assegni periodici dall’ex coniuge, oppure i dipendenti a tempo determinato che non possono avvalersi del 730, in quanto non lavorano nei mesi di giugno e luglio 2011 e i lavoratori autonomi occasionali, senza partita Iva.
Gli esclusi
Non possono essere dichiarati nel modello Unico MINI i canoni di affitto in regime vincolistico e la mancata coltivazione dei terreni, i canoni convenzionali di fabbricati ubicati in comuni ad alta densità abitativa, il reddito dell’immobile distrutto o inagibile e i canoni non percepiti per morosità dell’inquilino.
Sul fronte degli oneri, il modello Unico MINI esclude chi vuole usufruire della detrazione per i contributi di previdenza complementare, coloro che hanno sostenuto spese sanitarie per patologie esenti per familiari non a carico, oppure che hanno deciso di rateizzare le spese mediche, nonché gli inquilini che hanno diritto agli sconti per canoni di locazione previsti dall’art. 16 del Tuir.
E’ altresì escluso per i titolari di partita Iva, i non residenti, per chi deve integrare o correggere una dichiarazione già presentata e per i lavoratori socialmente utili.
Termini di presentazione
Per quanto riguarda la scadenza e le modalità di presentazione, valgono le stesse regole dei modelli già noti: presentazione del modello cartaceo presso un ufficio postale entro il 30 giugno o 30 settembre per quella telematica, diretta o tramite intermediario. La prima è riservata ai contribuenti che pur avendo redditi che possono essere dichiarati nel 730, non hanno la possibilità di farlo, in quanto privi di datore di lavoro o hanno cessato il rapporto di lavoro al momento di presentazione della dichiarazione.
Versamenti
I versamenti devono essere effettuati mediante il modello F24 entro il 16 giugno per il saldo 2010 e il primo acconto 2011. E’ possibile differire il versamento al 18 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; è anche possibile pagare a rate, fino ad un massimo di sette, se si inizia a versare il 16 giugno, oppure in sei rate se la prima è versata il 18 luglio. In tasso di interesse applicato in caso di rateazione è il 4% annuo, pari allo 0,33% mensile.
Il termine per il secondo versamento in acconto è stabilito al 30 novembre e non può essere rateizzato.
Modulistica
Con provvedimento del 31 gennaio scorso è stato approvato da parte del direttore della Agenzia delle Entrate la modulistica:
25/03/2011