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Il credito Iva superiore a 10.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva e si dovrà ottenere un “visto di conformità” da parte dei professionisti abilitati. Sarà interessato l’85% del valore dell’Iva utilizzata per pagare altre imposte.
La manovra d’estate del Governo ha così voluto mettere alcuni paletti all’utilizzo dei crediti verso il fisco, in cui maggiormente sono diffuse le violazioni sulle compensazioni. Così il credito Iva sopra i 10mila euro potrà essere utilizzato in compensazione solo dopo aver presentato la dichiarazione annuale e sarà necessario farsi apporre il visto di conformità da un commercialista.
Decorrenza del nuovo adempimento dal 2010
Seppure il D.L. 78/2009 è entrato in vigore il 1° luglio scorso, le nuove modalità relative al contrasto delle compensazioni Iva, superiori a 10.000 euro annui avranno effetto dal 1° gennaio 2010; a precisarlo è un comunicato stampa dell’Agenzia Entrate.
Utilizzo dei crediti in compensazione
Attualmente e sino a fine 2009, le compensazioni dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali possono essere effettuate dal 1° gennaio dell’anno successivo, a prescindere dalla data di trasmissione del modello da cui risulta il credito. Per i crediti infrannuali, l’utilizzo decorre dall’inizio del trimestre successivo.
Dal 2010 invece si creerà un duplice regime:
- per le compensazioni Iva fino a 10.000 euro annui e per tutti gli altri crediti d’imposta, restano le regole attuali:
- l’utilizzo del credito Iva annuale o infrannuale che eccede la soglia di 10.000 euro sarà invece possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Attualmente, invece, la compensazione è possibile già a partire dal 1° gennaio successivo.
In relazione a questo secondo aspetto, la norma concede la possibilità di non includere nel modello Unico la dichiarazione Iva per i contribuenti che intendono utilizzare l’Iva in compensazione, oppure chiedere a rimborso il credito Iva (rimane fermo il termine del 1° febbraio), così da anticipare la possibilità della compensazione.
Visto di conformità oltre i 15.000 euro
Per utilizzare in compensazione crediti Iva superiori a 15mila euro (la versione originaria prevedeva il limite a 10.000 euro), viene richiesta l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito, da parte di un commercialista o da un altro professionista abilitato.
L’apposizione del visto di conformità è un’operazione complessa, in quanto deve attestare la corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Considerazioni sulla gestione dei crediti
Si creerà così una duplice gestione dei crediti fiscali: da un lato i crediti Iva fino a 10.000 euro e tutti gli altri crediti, compensabili già ad inizio dell’anno successivo alla maturazione; dall’altro lato i crediti Iva superiori a 10.000 euro annui, utilizzabili solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.
Regime sanzionatorio
Ulteriore giro di vite alle sanzioni sulle indebite compensazioni, già oggetto di attenzione nel D.L. 185/08; in questo ambito, oltre al già noto incremento delle sanzioni (dal 100% al 200% e del 200% per indebita compensazione superiore a 50mila euro), viene esclusa la definizione agevolata con la riduzione a un quarto dell’irrogato nei 60 giorni.
In caso di compensazione senza la prescritta “certificazione”, dovrebbe trovare applicazione la sanzione del 30% per l’utilizzo del credito “non spettante”.
Sanzioni anche per l’infedele attestazione del professionista, che viene punita con l’ammenda da 258,00 a 2.582,00 euro.
25/08/2009