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ATTREZZATURE CON PIU’ CONTROLLORI
Nuovi soggetti, pubblici e privati, potranno affiancare Inail, Asl e Arpa nelle verifiche (obbligatorie) sulle attrezzature di lavoro. La novità è prevista dal decreto ministeriale del 11 aprile, pubblicato nel Supplemento ordinario della «Gazzetta Ufficiale» n. 98 del 29 aprile scorso. Il provvedimento, che è stato emanato d’intesa con i ministeri della Salute e dello Sviluppo economico, definisce le modalità con cui vanno effettuate le verifiche periodiche sulle apparecchiature e attrezzature di lavoro, nonché individuai criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti a questo tipo di controlli.
Elenco delle apparecchiature
L’elenco delle apparecchiature è riportato nell’allegato VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
a) Apparecchi mobili di sollevamento
materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento
materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento
materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio
telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
a) Scale aree ad inclinazione
variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro
ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro
a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti
su colonne
f) Ascensori e montacarichi da
cantiere
a) Attrezzature a pressione:
1.
Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2.
Generatori di vapore d'acqua
3.
Generatori di acqua surriscaldata
4.
Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5.
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con
temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116
kW
6.
Forni per le industrie chimiche e affini
Il datore di lavoro che mette in
servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto,
un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs.
81/08, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della
relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e
lo comunica al datore di lavoro.
Per i carrelli semoventi a braccio
telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori
e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori
a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08, già messi in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica
periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per
le finalità di cui al punto 5.1.1.
Con la periodicità prevista
dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del
relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per
territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando
il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle
stesse.
Il decreto entra in vigore il
28/07/2011 (90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fatta
eccezione per l'allegato III, che entra in vigore 30/04/2011 (il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
10/01/2011