__________________________________________________

 

ATTREZZATURE CON PIU’ CONTROLLORI

 

Nuovi soggetti, pubblici e privati, potranno affiancare Inail, Asl e Arpa nelle verifiche (obbligatorie) sulle attrezzature di lavoro. La novità è prevista dal decreto ministeriale del 11 aprile, pubblicato nel Supplemento ordinario della «Gazzetta Ufficiale» n. 98 del 29 aprile scorso. Il provvedimento, che è stato emanato d’intesa con i ministeri della Salute e dello Sviluppo economico, definisce le modalità con cui vanno effettuate le verifiche periodiche sulle apparecchiature e attrezzature di lavoro, nonché individuai criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti a questo tipo di controlli.

Elenco delle apparecchiature

L’elenco delle apparecchiature è riportato nell’allegato VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

e) ldroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP -Sollevamento persone

a) Scale aree ad inclinazione variabile

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano

d) Ponti sospesi e relativi argani

e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

f) Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1.       Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar

2.       Generatori di vapore d'acqua

3.       Generatori di acqua surriscaldata

4.       Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi

5.       Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW

6.       Forni per le industrie chimiche e affini

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

Denuncia di messa in servizio e prima verifica

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

Verifiche periodiche successive alla prima

Con la periodicità prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 28/07/2011 (90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore 30/04/2011 (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

 

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

10/01/2011