mercoledì 1 Maggio 2024
Elaborazioni contabili
                        per le aziende
 
 

AGEVOLAZIONI

contributi e incentivi per il lavoro

- Gennaio 2010 -

 

 

Acconti IRPEF

Taglio degli acconti Irpef 2009: viene inserito in Finanziaria il testo dell’art.1 del D.L. n.168/09 e prevede per contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. hanno già provveduto al pagamento dell'acconto, senza avvalersi della riduzione, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto della riduzione prevista. I sostituti d'imposta che non hanno invece tenuto conto della riduzione restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009.

 

Sostegni al reddito per retribuzioni inferiori

È previsto che, in via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, sia riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto. Per la operatività della disposizione, dovrà essere emanato apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Staff leasing

Viene reintrodotto il contratto di staff leasing, recentemente abrogato dalla L. n.247/07 (Protocollo Welfare). Per l’utilizzo di tale contratto, sono state apportate le seguenti modifiche alle causali:

1) anche la contrattazione aziendale può autorizzare l’utilizzo dello staff leasing;

2) lo staff leasing è ammesso in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

Per l’approfondimento: : http://www.studioansaldi.it/ita/dettnews.asp?ID=906

 

Ammortizzatori in deroga

E’ possibile concedere "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.

E’ prorogato per il 2010 l’art.19 del D.L. n.185/08 in tema di ammortizzatori.

 

Integrazione per i co.co.co.

È modificato il D.L. n.185/08, nella parte in cui prevede l’integrazione al reddito per i co.co.co. (art.19, co.2). In via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'Inps, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) operino in regime di monocommittenza;

2) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

3) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la gestione separata INPS

almeno una mensilità;

4) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

5) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la gestione separata INPS.

Non sono modificati requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

 

Sostegni al reddito per apprendisti

Sono modificate le regole riguardo alla definizione della retribuzione ridotta degli apprendisti, previste dall’art.53, co.1, del D.Lgs. n.276/03. Ora i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

 

Indennità di disoccupazione volontaria

Per il 2010 viene previsto un incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore, per i datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria.

 

Detassazione dei premi di produttività

La detassazione dei premi produttività viene prorogata per il 2010 con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, sino ad un massimo imponibile di € 6.000,00, alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività. Tali misure si applicano solo al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a € 35.000,00, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel 2009.

 

Proroghe per la cassa integrazione

Sono prorogate per tutto il 2010 le seguenti misure introdotte dal D.L. n.185/08:

1) mobilità in deroga, riconosciuta in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro;

2) cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

3) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con meno di 15 dipendenti;

4) contributo del 50% del monte retributivo per i contratti di solidarietà di aziende non rientranti

nell’ambito di applicazione della Cigs;

5) proroga a 24 mesi della Cigs in caso di cessazione dell’attività.

 

La Cassa integrazione in deroga e la mobilità in deroga sono soggette, rispettivamente, alle stesse

condizioni di anzianità lavorativa previste per la cassa integrazione straordinaria e per la mobilità ordinaria. Pertanto, sono richieste le seguenti anzianità lavorative:

1) cassa integrazione in deroga: anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla

data della richiesta del trattamento (D.L. n.88/86);

2) mobilità in deroga: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine (art.16, L.

n.223/91).

Ai fini del calcolo dell’anzianità aziendale per la mobilità in deroga, la Finanziaria 2010 prevede che

si debbano computare anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione Separata, di cui all'art.2, co.26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'art.1, co.212, della legge 23 dicembre 1996, n.662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a € 5.000,00 complessivamente riferito a dette mensilità.

 

Assunzione di over 50

È prevista, in via sperimentale e solo per il 2010, l’estensione della riduzione contributiva, pari a quella prevista per gli apprendisti, relativa all’assunzione di lavoratori in mobilità (art.8, co.2, e dall'art.25, co.9, della legge 23 luglio 1991, n.223) ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno cinquanta anni di età. Inoltre, la durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

 

Lavoro accessorio

È stato esteso l’ambito di utilizzo del lavoro accessorio mediante le seguenti disposizioni in modifica dell'art.70 del D.Lgs. n.276/03:

a) nei lavori di giardinaggio il committente può essere un ente locale;

b) il lavoro accessorio può essere utilizzato, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

c) l’utilizzo nelle imprese familiari non è più limitato al commercio e al turismo;

d) il lavoro accessorio dei pensionati può essere utilizzato anche dagli enti locali;

e) il lavoro accessorio può essere utilizzato nelle attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al co.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

È prorogata per tutto il 2010 la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nei confronti dei percettori di integrazione al reddito.

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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