venerdì 4 Luglio 2025
Elaborazioni contabili
                        per le aziende
 
 

 

AGEVOLAZIONI

contributi e incentivi per le imprese

- Luglio 2010 -

 

 

Moratoria dei debiti delle Pmi imprese proroga al 31 gennaio 2011

Slitta di 7 mesi il termine di presentazione delle domande di sospensione dei debiti delle PMI, inizialmente previsto per il 30 giugno scorso; sono interessate le piccole e medie imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250 unità ed un fatturato annuo minore di € 50.000.000 (oppure un totale di attivo di bilancio minore di € 43.000.000).

 

Oggetto

E’ possibile presentare fino al 31 gennaio 2011 la domanda di moratoria dei debiti per le operazioni che non abbiano già formato oggetto di moratoria.

L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’impresa potrà beneficiare dell’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

 

Beneficiari

Le PMI italiane che soddisfano congiuntamente i requisiti di fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero un attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro ed un numerosi dipendenti a tempo indeterminato e non, inferiore a 250 unità possono beneficiare della sospensione per:

§          tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;

§          tutti i leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

 

Agevolazione

Possono essere richiesti:

-          la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;

-          la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare;

-          la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare;

-          l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (minore di 18 mesi), con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;

-          un apposito finanziamento finalizzato a supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per importo pari ad un multiplo dell’aumento di capitale versato dai soci.

Conseguentemente, la rinnovata agevolazione non interessa gli oneri finanziari inerenti le suddette operazioni, che continuano ad essere dovuti alle originarie scadenze contrattuali.

 

Requisiti

L’acceso alla moratoria dei debiti è precluso alle imprese che, ancorché in possesso dei citati requisiti dimensionali, non rispettino le seguenti condizioni:

-          presenza di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale;

-          assenza di rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda;

-          esistenza, al 30 settembre 2008, soltanto di posizioni “in bonis” con la banca creditrice, ovvero non classificate come “scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, “incaglio”, “ristrutturate” oppure “in sofferenza”;

-          sussistenza, alla data di deposito dell’istanza, esclusivamente di posizioni classificate “in bonis” e senza ritardi nei pagamenti, oppure assenza – nei confronti dell’istituto di credito – di posizioni passive rubricabili come “ristrutturate” o “in sofferenza”.

 

 

Agevolazione per il rafforzamento della struttura patrimoniale – L.R. 34/2004 (misura iv.1)

Concessione di prestiti alle imprese di capitali i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a € 50.000,00, a fronte di programmi di miglioramento aziendale.

L’aumento di capitale dovrà risultare da apposita delibera di assemblea dell’impresa richiedente ed essere perfezionato mediante apporto di denaro e/o accantonamenti di utili, entro 48 mesi della data di concessione dell’agevolazione.

 

Obiettivi

Rendere più solida la struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese e diversificare le fonti di finanziamento, mantenendone invariata l’autonomia gestionale.

 

Beneficiari

Piccole e medie imprese, costituite – al momento della presentazione della richiesta di finanziamento – nella forma di S.p.A, S.r.l. o S.a.p.a. che abbiano almeno due bilanci approvati e siano da considerarsi finanziariamente sane e con solide prospettive di sviluppo.

 

Misura dell’agevolazione

Finanziamento a tasso variabile, integrato da contributo a fondo perduto.

In particolare, l’agevolazione è costituita da:

- un finanziamento agevolato a copertura del 100% dell’aumento di capitale sociale sottoscritto ed ammesso;

- un contributo a fondo perduto, fino al massimo del 5% della quota di finanziamento erogata con fondi pubblici regionali e nei limiti dell’intensità d’aiuto espressa in equivalente sovvenzione lordo.

Il finanziamento agevolato verrà erogato in un’unica soluzione con la seguente modalità:

- 70% con fondi regionali a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00);

- 30% con fondi bancari alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli Istituti bancari con Finpiemonte.

Il finanziamento dovrà essere restituito in 60 mesi (di cui 12 di preammortamento).

 

Limiti dell’agevolazione

Il beneficio per l’impresa, derivante dal risparmio di interessi a fronte del fondo rotativo a tasso zero e dal contributo a fondo perduto integrativo, non potrà superare:

- € 200.000,00 se erogato a titolo de minimis;

- € 500.000,00 se erogato in base al paragrafo 4.2 “Importo di aiuto limitato e compatibile” della “Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C 83/01).

 

Presentazione

Da luglio 2010.

 

 

Fondo per le imprese in difficoltà

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, il Decreto 25 febbraio 2009, attuativo della Delibera CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008, recante Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Il Fondo diviene operativo a partire dal 5 luglio 2010 (10 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del Decreto attuativo).

Beneficiari

L’art.1 della Delibera CIPE del 18 dicembre 2008 n. 110 consente l’accesso ai fondi per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti alle società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in difficoltà, abbiamo più di 50 dipendenti, rientrino nella nozione di media e grande impresa secondo quanto precisato dalla Commissione europea C244/2004 del 1 ottobre 2004; non sono ammesse all’agevolazione le imprese che operano nei settori del carbone, dell’acciaio, della pesca, dell’acquacoltura e del settore agricolo e quelle che hanno avviato l’attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

 

Obiettivi

In linea generale, secondo la normativa comunitaria, un’impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In particolare, la Comunicazione della Commissione UE 2004/C 244/2 (paragrafo 2.1, punto 10) stabilisce che rientrano nella definizione di imprese in difficoltà finanziaria, indipendentemente dalle loro dimensioni:

-          le società a responsabilità limitata, qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di oltre 1/4 sia avvenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

-          le imprese, a prescindere dalla loro forma, che versano in uno stato tale da richiedere l’avvio di una procedura concorsuale.

 

Misura dell’aiuto

Gli aiuti forniti dal Fondo in esame sono di due tipi, anche se entrambi sono concessi sotto forma di garanzia statale su finanziamenti bancari contratti dall’impresa. Si tratta, in particolare degli aiuti per il salvataggio e di quelli per la ristrutturazione.

I primi consistono in un sostegno finanziario temporaneo o reversibile della durata massima di 6 mesi, finalizzato a mantenere in attività l’impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o liquidazione. In tal caso, l’aiuto deve essere limitato all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale l’aiuto è stato autorizzato; pertanto, l’importo dell’aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile alle perdite, e non può superare i 5 milioni di euro per intervento. Gli aiuti per la ristrutturazione, invece, sono concessi a fronte della presentazione di un piano industriale – della durata massima di 36 mesi – finalizzato a ripristinare entro lo stesso termine la redditività a lungo termine dell’impresa. Non possono accedere al Fondo le imprese in stato di insolvenza. Il piano di ristrutturazione può riguardare tre tipi di intervento:

- la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l’abbandono delle attività non più redditizie;

- la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

- la diversificazione verso nuove attività redditizie.

 

Domande

Il fondo diviene operativo dal 5 luglio 2010 (10 gg. Dopo la pubblicazione sulla G.U.).

 

 

Voucher formativi individuali concordati – Foncoop (Microimpresa)

Finanziamento di percorsi individuali di formazione continua concordati tra le imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori a favore di microimprese aderenti al Foncoop.

Si intende per voucher formativo un livello che consenta al singolo lavoratore dell’impresa beneficiaria la partecipazione ad uno specifico corso di formazione erogato da un organismo accreditato presso la Regione di competenza o presso FonCoop o certificato UNI EN ISO 9001:2000 o che sia Università o Istituto di ricerca ad essa direttamente collegato.

 

Beneficiari

Soci lavoratori/lavoratrici o lavoratori/lavoratrici delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

• che abbiano un massimo di 9 soci lavoratori/lavoratrici e/o lavoratori/lavoratrici (microimprese);

• siano aderenti a FonCoop alla data di presentazione del piano;

• si impegnino a rimanere aderenti al Fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del voucher.

 

Importo finanziabile

Importo massimo finanziabile: importo complessivo di 1.500,00 euro utilizzabile per uno o più voucher.

Non sono finanziabili i costi di trasferta, vitto e alloggio; non è finanziabile il costo dei lavoratori in formazione che costituisce esclusivamente cofinanziamento.

Tutte le richieste ritenute ammissibili al finanziamento saranno collocate nella relativa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di invio telematico.

 

Erogazione e Presentazione

Le azioni formative devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione del contributo.

Le modalità di presentazione sono:

  1. compilazione del formulario on-line e validazione (entro il 23/09/2010 h.15.00);
  2. invio telematico (esclusivamente dalle 9.00 alle 12.00 del 27/09/2010);
  3. invio della documentazione con raccomandata A/R (entro il 28/09/2010).

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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