martedì 23 Aprile 2024
Elaborazioni contabili
                        per le aziende
 
 

SCADENZARIO

Principali scadenze di luglio 2010

 

 

dal 1 al 15 luglio 2010

 

 

 


Martedì 6 luglio

 

n       Contribuenti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore. Entro il 6 luglio 2010 i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli Studi di settore nonché i soci delle società di persone, gli associati di associazioni tra professionisti ed artisti, i collaboratori di imprese familiari nonché i soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, possono effettuare il versamento delle imposte e dei contributi, dovuti a saldo per l’anno 2009 ed in acconto per il 2010, risultanti dal modello Unico 2010 senza alcuna maggiorazione. Entro il medesimo termine, i soggetti in questione, se interessati dall’adempimento, dovranno versare anche:

- il diritto annuo dovuto alla CCIAA;

- l’eventuale imposta sostitutiva sulla rivalutazione sugli immobili e sulle operazioni straordinarie e riallineamento dei valori.

n       Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Gerico. Entro il 6 luglio 2010 i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Gerico devono effettuare il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494) nonché dell’eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Gerico in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Giovedì 15 luglio

 

n       Registrazioni contabili. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

n       Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 euro.

n       Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportivi dilettantistiche.

n       Fatturazione differita. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

dal 16 al 31 luglio 2010

 

 

 


Venerdì 16 luglio

 

n       Versamenti Iva. Scade il 16 luglio, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6006), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno.

n       Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale. Entro il 16 luglio i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo devono versare la quinta rata riferita al conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. In tal caso, l’importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 4% annuo a partire dal 16 marzo. I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

n       Versamento ritenute da parte condomini. Il 16 luglio scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

n       Versamento delle ritenute e dei contributi Inps. Scade sempre il 16 luglio il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di giugno relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

n       Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni. Sempre giovedì 16 luglio scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L’aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

n       Persone fisiche nei cui confronti non si applicano gli Studi di settore e che presentano Unico 2010. Entro il 16 luglio deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l’anno 2009 e primo acconto per il 2010, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

     Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il 16 luglio i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2009, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente dell’importo dello 0,40%.

n       Persone fisiche che presentano Unico 2010 imposta sostitutiva. Entro il 16 luglio deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero della prima rata da parte dei contribuenti “minimi” codice tributo 1800 con maggiorazione dello 0,40%.

n       Società semplici, di persone e soggetti equiparati nei cui confronti non si applicano gli Studi di settore. Entro il 16 luglio i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2009 e primo acconto per il 2010 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il 16 luglio, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06 maggiorando ulteriormente dell’importo dello 0,40%.

n       Soggetti Ires nei confronti dei quali non si applicano gli Studi di settore e che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro il 16 luglio i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio (e che non sono interessati dalla proroga), devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2009 e primo acconto per il 2010 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il 16 luglio i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06 maggiorando ulteriormente dell’importo dello 0,40%.

n       Soggetti cui non si applicano gli Studi di settore: pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. Entro il 16 luglio p essere versato il diritto annuale camerale per l’anno 2010, con maggiorazione dello 0,40%.

n       Soggetti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali sugli stessi (Ici). Il 16 luglio 2010 è l’ultimo giorno utile per procedere alle regolarizzazione del versamento, non eseguito o eseguito in misura ridotta lo scorso 16 giugno, della prima rata di acconto Ici per il 2010 con sanzione ridotta al 2,5%.

n       Imposta sostitutiva operazioni straordinarie. I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e non interessati dalla proroga dei versamenti che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro il 16 luglio, con maggiorazione dello 0,40%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L’adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l’imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell’importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

n       Imposta sostitutiva per riallineamento dei valori. Entro il 16 luglio 2009 scade il termine di versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires non interessati dalla proroga dei versamenti.

n       Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento. Scade il 16 luglio anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

n       Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno optato per rateizzare le imposte e dei contributi a partire dal 6 luglio (se soggetti agli Studi di settore) o dal 16 giugno (se non soggetti agli Studi di settore). Entro il 16 luglio deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l’anno 2009 e primo acconto per il 2010, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Sempre entro il 16 luglio scade anche la seconda rata del saldo Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell’interesse annuo nella misura del 4%.

n       Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che hanno optato per rateizzare le imposte a partire dal 6 luglio (se soggetti agli Studi di settore) o dal 16 giugno (se non soggetti agli Studi di settore). Entro il 16 luglio deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Ires ed Irap, dovute a titolo di saldo per l’anno 2009 e primo acconto per il 2010. Sempre entro il 16 luglio scade anche la seconda rata del saldo Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell’interesse annuo nella misura del 4%.

n       Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro il 16 luglio i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2009 e primo acconto per il 2010 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il 16 luglio, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. I medesimi soggetti versano entro il 16 luglio, senza alcuna maggiorazione, anche il diritto anno dovuto alla CCIAA; le imposte sostitutive eventualmente dovute per le quali la relativa normativa di riferimento preveda quale termine ultimo del versamento quello del saldo delle imposte risultanti dal modello Unico 2010.

n       Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta del 2,5%.

  

Martedì 20 luglio

 

n       Presentazione elenchi INTRASTAT in sanatoria. Scade oggi il termine ultimo per presentare la sanatoria in via telematica dell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nei mesi da gennaio a maggio 2010.

n       Conai. Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile, oltre alla presentazione della dichiarazione relativamente al secondo trimestre 2010.

 

Domenica 25 luglio

 

n       Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di giugno. Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.

n       Presentazione elenchi Intrastat relativi al primo trimestre. Scade il termine per la presentazione a mezzo di trasmissione telematica con firma digitale sui modelli Intrastat per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2010.

 

Venerdì 30 luglio

 

n       Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione. I titolari di contratti di locazione devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° luglio 2010, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari.

 

Sabato 31 luglio

 

n       Persone fisiche non titolari di partita Iva e che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli Studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2010. Il 31 luglio scade il versamento della:

Ø     seconda rata delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2010 se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio;

Ø     terza rata delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2010 se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno.

 Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 3% annuo.

n       Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli Studi di settore. Il 31 luglio scade il versamento della seconda rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2010. Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 3% annuo.

n       Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale. Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2010.

n       Presentazione del modello 770 semplificato ed ordinario. Scade il 31 luglio per i sostituti d’imposta tenuti alla presentazione del modello 770/2010 (ordinario e semplificato) il termine ultimo per l’ invio telematico dello stesso.

n       Modello Iva TR. Scade oggi il termine per la presentazione telematica del mod. Iva TR per la richiesta di rimborso e/o compensazione del credito iva del secondo trimestre 2010.

 

 

Tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

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