sabato 10 Maggio 2025
Elaborazioni contabili
                        per le aziende
 
 

AGEVOLAZIONI

contributi e incentivi per le imprese

Legge 296/2006, art. 1 co. 280-284

 

  

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo

Sono ammesse le spese relative alle attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta 2008 e fino alla chiusura del credito d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.

 

Beneficiari

Imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori di attività.

 

Azioni ammissibili

L’attività deve riguardare:

a) “ricerca fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

c) “sviluppo sperimentale”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

Rientrano fra le attività ammissibili anche “produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali”. La realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali rientra fra le attività agevolabili solo “quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida”. Non sono ammissibili le modifiche di routine.

 

Misure dell’agevolazione

E’ previsto un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi ammissibili. La misura dell’agevolazione, viene elevata al 40% qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è cumulabile con altri contributi pubblici ed agevolazioni.

 

Spese ammissibili

Saranno agevolabili i costi sostenuti relativi a:

a) personale dipendente (compresi i lavoratori “a progetto”), limitatamente a ricercatori e tecnici, in rapporto all’effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo;

b) strumenti e attrezzature di laboratorio (il costo agevolabile è quello relativo alle quote di ammortamento fiscali ordinarie, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo);

c) fabbricati, esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca (il costo agevolabile è quello relativo alle quote di ammortamento fiscali ordinarie, in relazione al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo);

d) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

e) servizi di consulenza, forniti da prestatore che possieda certificazione europea, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;

f) spese generali, a forfait, nella misura del 10% dei costi;

g) costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature sono agevolabili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria.

In tal caso, si considerano le quote di ammortamento figurativo fiscali ordinarie, calcolate sul costo sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni locati.

L’importo massimo dei costi agevolabili è pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

 

Utilizzo del bonus

Il credito d'imposta è indicato nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi; non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5 del TUIR ed è utilizzabile ai fini del versamento delle imposte sui reddito e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

 

Formulario

Con Provvedimento protocollo n. 195080/08, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il formulario che deve essere trasmesso dalle imprese che intendano accedere al bonus ricerca e sviluppo introdotto dalla Finanziaria 2007.

Nella compilazione del formulario, le imprese dovranno tener conto che:

ž      per gli investimenti avviati prima del 28 novembre 2008, si dovrà presentare un unico formulario, nel quale esporre cumulativamente i dati relativi a tutti i progetti d’investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati entro il 28 novembre 2008;

ž      per gli investimenti avviati dal 29 novembre 2008 si dovranno presentare tanti formulari (contraddistinti da differenti numeri progressivi) quanti sono i progetti d’investimento.

Il formulario è composto da due parti:

1)         un frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi dell’impresa beneficiaria e la relativa sottoscrizione;

2)         il Quadro A, contenente i dati relativi alla tipologia ed all’ammontare dei costi agevolabili.

Frontespizio

Il frontespizio si apre con la numerazione progressiva da attribuire al formulario: tutti i formulari presentati dalla stessa impresa beneficiaria andranno infatti numerati progressivamente, partendo dal numero “01”.

Subito a seguire occorre riportare i dati relativi alla data di avvio dell’attività di ricerca e sviluppo  oggetto di agevolazione: si dovrà in particolare segnalare se l’attività è stata avviata prima o dopo il 28 novembre 2008, specificando inoltre la data di avvio del progetto d’investimento, risultante da atti o documenti che diano prova certa del suo inizio.

Seguono i dati identificativi dell’impresa beneficiaria ed in particolare il suo codice fiscale, la sua denominazione (nome e cognome e dati di nascita, se persona fisica), i dati relativi al rappresentante firmatario del formulario, i referenti da contattare.

Vi è poi una specifica sezione dedicata alle ipotesi di rinuncia totale o parziale al credito d’imposta: nell’ipotesi infatti in cui l’impresa intenda annullare totalmente gli effetti di un formulario precedentemente inviato dovrà presentare apposita rinuncia, utilizzando lo stesso modello inviato per la richiesta di accesso al bonus, compilando in questa sezione il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario già trasmesso e barrando la casella “Totale” o “Parziale” a seconda che intenda rinunciare totalmente o solo parzialmente al credito precedentemente richiesto.

Vi è poi la parte dedicata alla sottoscrizione del formulario, con indicazione del “numero di moduli quadro A compilati” e, a chiudere, i dati relativi all’impegno alla presentazione telematica del formulario.

Quadro A

Il Quadro A accoglie invece i dati relativi agli investimenti agevolabili ed al relativo credito d’imposta atteso. Ricalca in sostanza le informazioni che devono essere fornire in Unico.

Nel compilare il Quadro A occorre tener presente che tutti gli importi dovranno essere espressi in euro, con arrotondamento all’unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto, se inferiore a detto limite.

 

Tempistica per l’invio del Formulario

Il formulario, che potrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il software denominato “CREDITOFRS” dovrà essere trasmesso:

§         per le attività di ricerca già avviate alla data del 28 novembre 2008, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009;

§         per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009.

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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