sabato 10 Maggio 2025
Elaborazioni contabili
                        per le aziende
 
SCADENZIARIO

SCADENZARIO

Principali scadenze di giugno 2009

 

 

dal 1 al 15 giugno 2009

 

 

 


Lunedì 1 giugno

 

n       Presentazione del modello EMens. Scade il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente. Nel caso in cui l’ultimo giorno di scadenza cada in giorno non lavorativo, la trasmissione può essere fatta slittare al primo giorno lavorativo successivo (circolare Inps n.152 del 22.11.04).

n       Soggetti che intendono avvalersi dell’assistenza fiscale tramite Caf o intermediario abilitato. Termine ultimo per la consegna al Caf o all’intermediario abilitato della dichiarazione e della busta contenete la destinazione dell’otto o del cinque per mille.

n       Soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta. Termine ultimo per la consegna da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale copia del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3.

 

Lunedì 15 giugno

 

n       Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

n       Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.

n       Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

n       Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportivi dilettantistiche.

 

dal 16 al 30 giugno 2009

 

 

 


Martedì 16 giugno

 

n       Versamenti Iva. Scade martedì 16 giugno, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6005), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio.

n       Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale. Entro il 16 giugno 2009 i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo devono versare la quarta rata riferita al conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. In tal caso, l’importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 16 marzo. I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

n       Versamento ritenute da parte condomini. Il 16 giugno scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/07) 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

n       Versamento delle ritenute e dei contributi Inps. Scade sempre il 16 giugno 2009 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di maggio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno, scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di maggio relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

n       Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni. Sempre martedì 16 giugno scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L’aliquota applicabile è pari al 23%.Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

n       Persone fisiche che presentano Unico 2009. Entro il 16 giugno deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva con regime agevolato (nuove iniziative produttive e attività marginali), i quali devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, in unica soluzione o quale prima rata.

n       I soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il 16 giugno i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore la scadenza può slittare al 6 luglio, secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Persone fisiche che presentano Unico 2009 imposta sostitutiva. Entro il 16 giugno deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte:

- dei contribuenti “minimi” codice tributo 1800;

- dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo codice tributo 4025. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell’Iva relativa all’intero 2008 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16.03 – 16.06.09 (codice tributo 6099) (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore la scadenza può slittare al 6 luglio, secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Società semplici, di persone e soggetti equiparati. Entro il 16 giugno i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il 16 giugno, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore, la scadenza può slittare al 6 luglio secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro il 16 giugno i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il 16 giugno i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore la scadenza può slittare al 6 luglio secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Contribuenti che hanno adottato il regime dei contribuenti “minimi” nel 2008. Scade il 16 giugno 2009 il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva dovuta a seguito della rettifica dell’imposta già detratta negli anni nei quali i soggetti in questione applicavano il regime normale di determinazione dell’imposta.

n       Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. Entro il 16 giugno 2009 deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2009, senza maggiorazione, (codice tributo 3850) (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore, la scadenza può slittare al 6 luglio secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Soggetti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali sugli stessi (Ici). Scade il 16 giugno 2009 il termine per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili quale prima rata di acconto per il 2009.

n       Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare società di persone e imprese individuali che hanno deciso di rivalutare gli immobili. Scade il 16 giugno il termine per il versamento, senza alcuna maggiorazione, della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell’1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825) (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore, la scadenza può slittare al 6 luglio secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Imposta sostitutiva operazioni straordinarie. I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare, senza alcuna maggiorazione entro il 16 giugno, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L’adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l’imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell’importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07) (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore, la scadenza può slittare al 6 luglio secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Imposta sostitutiva per riallineamento dei valori. Entro il 16 giugno 2009 scade il termine di versamento, senza alcuna maggiorazione, dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires:

- per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48,
L. n.244/07);

- aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

n       Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli Ias. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria (per i soggetti nei cui confronti si applicano gli Studi di settore la scadenza può slittare al 6 luglio secondo quanto già illustrato nella parte introduttiva).

n       Opzione tassazione di gruppo. Entro il 16 giugno 2009 i soggetti di cui all’art.73 del Tuir, co.1, lett. a), b) e d) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione consolidato ex art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

n       Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento. Scade il 16 giugno anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

 

Mercoledì 17 giugno

 

n       Ravvedimento operoso omessi o carenti versamenti. Termine ultimo per effettuare il ravvedimento operoso degli omessi o carenti versamenti unificati non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 maggio con sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (pari al 2,50%), e deve essere corrisposta unitamente agli interessi moratori al tasso legale (attualmente del 3%) con maturazione giornaliera.

 

Sabato 20 giugno

 

n       Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di maggio. Il 20 giugno 2009 scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l’obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

n       Presentazione dichiarazione periodica Conai. Scade sempre il 20 giugno il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Martedì 30 giugno

 

n       Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione. Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della “manovra d’estate” ed è stato effettuato il versamento telematico dell’imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

n       Persone fisiche non titolari di partita Iva. Il 30 giugno 2009 scade il versamento della seconda rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dello 0,23% per il periodo dal 16 giugno al 30 giugno 2009.

n       Persone fisiche non obbligate all’invio telematico di Unico. Il 30 giugno 2009 scade il termine per i soggetti interessati alla presentazione cartacea del modello Unico 2009 (mediante consegna ad un ufficio postale). Per i medesimi soggetti scade anche il termine per la presentazione al Comune nel quale sono situati gli immobili della dichiarazione Ici per le variazioni intervenute nel corso del 2008 nonché il termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti Ici ed imposte relative al 2008.

n       Presentazione del modello EMens. Scade il 30 giugno 2009 il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

n       Richiesta attribuzione Bonus famiglie a basso reddito. Il 30 giugno 2009 è l’ultimo giorno utile per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed in possesso dei requisiti per l'attribuzione del “Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito”, per produrre la relativa richiesta con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2008. L'istanza va presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate anche agli intermediari abilitati. Entro il medesimo termine, i sostituti d’imposta ed enti pensionistici trasmettono le richieste ricevute con riferimento alla situazione familiare del 2008.

n       Dichiarazione sostitutiva 5 per mille. Sempre il 30 giugno è l’ultimo giorno utile per gli enti di volontariato; le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef iscritti in elenco per inviare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. La dichiarazione va inviata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

n       Versamento della terza rata dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

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