sabato 20 Aprile 2024
Elaborazioni contabili
                        per le aziende
 
SCADENZIARIO

SCADENZARIO

Principali scadenze di agosto 2009

 

 

dal 1 al 15 agosto 2009

 

 

 


Mercoledì 5 agosto  

 

n       Persone fisiche cui si applicano gli Studi di settore che presentano Unico 2009. Entro il 5 agosto deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il 6 luglio i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

n       Persone fisiche cui si applicano gli Studi di settore che presentano Unico 2009 e che si avvalgano del regime agevolato per le nuove attività. Entro il 5 agosto deve essere effettuato il versamento con maggiorazione dello 0,40% dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo codice tributo 4025. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell’Iva relativa all’intero 2008 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16.03 –05.08.09 (codice tributo 6099).

n       Società semplici, di persone e soggetti equiparati cui si applicano gli Studi di settore. Entro il 5 agosto i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il 5 agosto, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

n       Soggetti Ires cui si applicano gli Studi di settore e che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro il 5 agosto i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il 5 agosto i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

n       Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Gerico. Entro il 5 agosto 2009 i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Gerico devono effettuare, con maggiorazione dello 0,40%, il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494) nonché dell’eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Gerico in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Sul punto si ricorda che con Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 è stato chiarito le novità introdotte con il decreto anticrisi del 1 luglio 2009 sono immediatamente applicabili e, conseguentemente, anche il versamento dell’Iva dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore per il periodo d’imposta 2008 può essere rateizzato.

n       Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. Entro il 5 agosto 2009 deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2009, con maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti cui si applicano gli studi di settore (codice tributo 3850).

n       Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare società di persone e imprese individuali che hanno deciso di rivalutare gli immobili e nei cui confronti si applicano gli Studi di settore. Scade il 5 agosto 2009 il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell’1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825).

n       Imposta sostitutiva operazioni straordinarie. I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) e nei cui confronti si applicano gli Studi di settore possono versare, con maggiorazione dello 0,40% entro il 5 agosto, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L’adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l’imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell’importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

n       Imposta sostitutiva per riallineamento dei valori. Entro il 5 agosto 2009 scade il termine di versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires cui si applicano gli Studi di settore:

·  per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48, L. n.244/07);

·  aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

  Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli Ias. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria.

 

dal 16 al 31 agosto 2009

 

 

 


Giovedì 20 agosto [1]

 

n       Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

n       Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.

n       Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

n       Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportivi dilettantistiche.

n       Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 luglio con sanzione ridotta del 2,5%. Per effetto delle proroga dei versamenti di agosto disposta dal decreto del 24.07.09 scade il giorno 20 anche il termine per il ravvedimento degli omessi o insufficienti versamenti, in scadenza lo scorso 6.07.09, che possono essere regolarizzati entro giovedì 20 agosto con sanzione ridotta al 2,5% (i trenta giorni ordinari sarebbero scaduti infatti il 5 agosto).

n       Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento. Scade il 20 agosto il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

n       Versamenti Iva. Scade giovedì 20 agosto, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio 2009 (codice tributo 6007) e per il secondo trimestre 2009 da parte dei contribuenti tenuti alla liquidazione con tale periodicità (codice tributo 6032).

n       Versamento delle ritenute e dei contributi Inps. Scade sempre il 20 agosto 2009 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di luglio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di luglio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

n       Versamento ritenute da parte condomini. Il 20 agosto scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

n       Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni. Sempre giovedì 20 agosto scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

n       Versamento II° rata contributi IVS 2009 Artigiani e Commercianti. Scade il 20 agosto 2009 anche il termine per i versamenti relativi alla II rata del contributo fisso IVS dovuto all'Inps per il 2009 da parte di artigiani e commercianti.

n       Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale. Entro il prossimo 20 agosto 2009 i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la sesta rata del conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099 e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

n       Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga). Entro il 20 Agosto deve essere effettuato il versamento della terza rata (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Sempre entro il 20 Agosto i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l’importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento della terza rata. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

n       Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga). Entro il 20 Agosto deve essere effettuato il versamento della seconda rata (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. Sempre entro il 20 Agosto i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l’importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento della seconda rata. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

n       Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga). Entro il 20 agosto i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della terza rata dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il 20 agosto, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della terza rata dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

n       Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga). Entro il 20 agosto i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il 20 agosto, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

n       Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga). Entro il 20 agosto i soggetti in questione devono effettuare il versamento della terza rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il 20 agosto i medesimi soggetti effettuano il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

n       Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga). Entro il 20 agosto i soggetti in questione devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il 20 agosto i medesimi soggetti effettuano il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

n       Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che rateizzano le imposte. Entro il 20 agosto i soggetti in questione devono effettuare il versamento della rata, maggiorata degli interessi del 4% annuo, in scadenza dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il 20 agosto, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/09 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

n       Versamento premio Inail. Scade il 20 agosto 2009 il termine per il versamento della terza rata del premio Inail riferito al saldo 2008 e acconto 2009 e risultante dall’autoliquidazione per i soggetti che hanno deciso di effettuare il versamento rateale.

n       Presentazione dichiarazione periodica Conai. Scade il 20 agosto 2008 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

 

Lunedì 31 agosto

 

n       Presentazione del modello EMens. Entro il 31 agosto si deve effettuare la trasmissione telematica del modello Emens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non); di lavoro autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

n       Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione. Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.09. L’adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della “Manovra d’estate” ed è stato effettuato il versamento telematico dell’imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

n       Persone fisiche non titolari di partita Iva che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009. Il 31 agosto 2009 scade il versamento della:

4      terza rata delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;

4      quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

n       Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli Studi di settore. Il 31 agosto 2009 scade il versamento della:

4      seconda rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 5 agosto 2009;

4      terza rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 6 luglio 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

n       Comunicazionegestori incaricati” dei servizi telematici. Ultimo giorno utile per legali rappresentanti delle società o enti, come risultano in Anagrafe tributaria, per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei “gestori incaricati” ai servizi telematici. Le comunicazioni possono essere inoltrate:

·         online oppure presentando un apposito modulo cartaceo all'ufficio dell'Agenzia che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato,

·         presso qualsiasi ufficio delle Entrate nella regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato.

n       Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a luglio 2009, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 



[1]            Anche quest'anno, verrà prevista la "Proroga estiva" con l’ormai “consueto” slittamento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle somme in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese. Il DPCM, del 24 luglio 2009, che dispone tale differimento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.176 del 31/07/09. Nessuna proroga, invece, è prevista per quei versamenti dovuti dai contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio dal relativo decreto di approvazione. In questo caso resta fermo, come termine ultimo, il 5 agosto 2009, previa applicazione di una maggiorazione pari allo 0.40%. Restano quindi confermati i termini fissati dal DPCM del 4 giugno 2009, per effetto del quale nessuna maggiorazione è dovuta se i versamenti sono effettuati entro il 6 luglio, mentre è previsto il citato incremento dello 0,40% per quelli corrisposti dal 7 luglio al 5 agosto.

Area Utente
Archivio Newsletter
Entra
Registrati
Ricorda dati
 
Aste online
Alba
Cuneo
Pinerolo
Saluzzo
 
Link utili
Il sole 24 ore
La stampa
L'espresso
Il corriere
 
Meteo
 
Sistema Paghe e Contributi
Sistema Contabile
 
Servizi   News   Scadenziario   Normative e Approfondimenti   Agevolazioni   Sicurezza   Circolari   Quesiti   Chi siamo   La struttura   Cenni storici   Dove siamo   Contatti


STUDIO ANSALDI S.R.L. - CORSO PIAVE 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296.611 - Fax 0173.296.730 - C.F. P.IVA e R.I. 03017620042
C.C.I.A.A. Cuneo R.E.A. n. 255653 - Capitale sociale € 10.000 i.v. - privacy - note legali